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CONTRIBUTI AGRICOLI E CONTRATTO DI SOCCIDA: ISTRUZIONI INPS 2025

Contributi agricoli e contratto di soccida: istruzioni INPS 2025

La circolare n. 94/2025 chiarisce gli effetti previdenziali della soccida nell’ambito zootecnico e le condizioni per le agevolazioni contributive. Verifiche su autoproduzione

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La Circolare INPS n. 94 del 21 maggio 2025 affronta con taglio sistematico e operativo la gestione previdenziale dei rapporti di lavoro derivanti dall’esecuzione del contratto di soccida nel settore agricolo. 

L'istituto ricorda che tale contratto, disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del codice civile, si configura come un accordo associativo tra:

  • un soccidante (che conferisce capitale, animali e talvolta altri mezzi produttivi) e 
  • un soccidario (che apporta manodopera e strutture per l’allevamento),

con l’obiettivo di valorizzare la produzione zootecnica. 

L’accordo può prevedere diverse configurazioni, tra cui la soccida semplice, parziaria e con conferimento di pascolo; ma è soprattutto la soccida monetizzata – largamente diffusa nelle moderne filiere agroalimentari – ad assumere rilievo ai fini contributivi.

In questa forma, non si divide fisicamente l’accrescimento del bestiame tra le parti, ma si procede alla sua valutazione economica e alla liquidazione in denaro al soccidario. Tale impostazione – pur priva di un vero trasferimento della proprietà – genera effetti giuridici rilevanti ai fini previdenziali, in quanto il soccidante risulta unico venditore e corrisponde al socio la quota pattuita del ricavato. 

Il documento INPS chiarisce che, nonostante la forma monetizzata, non si configura un “acquisto sul mercato” da parte del soccidante, rendendo neutro l’effetto sul requisito di “prevalenza” previsto dalla normativa per l’inquadramento contributivo agricolo.

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1) Conseguenze sull’inquadramento previdenziale e la condizione di prevalenza

Uno dei principali snodi operativi riguarda la verifica della natura agricola dell’impresa che utilizza la soccida, ai fini dell’inquadramento previdenziale nella Gestione contributiva agricola o nella diversa Gestione DM. 

La circolare richiama l’art. 2135 c.c. e il D.lgs. n. 228/2001, secondo cui la qualifica di imprenditore agricolo, nonché la possibilità per le cooperative di usufruire delle agevolazioni contributive per zone montane o svantaggiate, dipende dalla prevalenza dei prodotti autoprodotti rispetto a quelli acquistati. 

L’INPS ha rilevato, nel corso di ispezioni, casi in cui l’uso del contratto di soccida veniva interpretato come un mero atto commerciale, facendo venir meno tale requisito.

La Circolare n. 94/2025 precisa che per valutare correttamente il requisito della prevalenza è essenziale osservare il comportamento effettivo delle parti, distinguendo le ipotesi in cui

  • il bestiame allevato provenga realmente dall’esercizio associato dell’allevamento (quindi all’interno del ciclo aziendale) 
  • da quelle in cui si tratti di un acquisto vero e proprio.

In particolare, nei casi in cui si applicano fedelmente gli articoli 2178, 2181 e 2184 del codice civile, la produzione ottenuta tramite soccida non si considera acquisita dal mercato, escludendo il rischio di riclassificazione contributiva.


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2) Impatto sulle agevolazioni alle cooperative e riesame dei contenziosi

Rilevanti implicazioni operative riguardano anche le cooperative agricole e i loro consorzi, in riferimento all’art. 2 della Legge n. 240/1984 e all’art. 9, comma 5, della Legge n. 67/1988. 

Queste cooperative possono beneficiare di riduzioni contributive quando trasformano prodotti conferiti da soci attivi in zone svantaggiate, a condizione che detti prodotti provengano da attività agricole effettivamente svolte dal socio. La circolare sottolinea che anche per tali soggetti, la soccida monetizzata non costituisce causa ostativa al beneficio, purché l'accrescimento derivi da un ciclo associato e non da un acquisto.

Ulteriore elemento vincolante, per fruire delle agevolazioni, è che i prodotti conferiti vengano effettivamente trasformati dalla cooperativa: in caso contrario, anche se coltivati o allevati in zone svantaggiate, non danno diritto ad alcuna riduzione. 

L’INPS invita quindi le proprie strutture territoriali a riesaminare i contenziosi in essere legati alla soccida alla luce dei principi chiariti, disponendo, ove necessario, l’annullamento in autotutela dei provvedimenti di inquadramento o di recupero contributivo risultati non conformi.


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3) Requisiti e agevolazioni: Tabella di sintesi

Tipologia / SoggettoRequisiti per la qualifica di impresa agricola / InquadramentoCondizioni per fruire delle agevolazioni contributiveAgevolazioni previste
Impresa agricola (soccida semplice/parziaria)- Prevalenza di prodotti provenienti dall'attività aziendale (art. 2135 c.c.)
- Esecuzione del contratto conforme agli artt. 2178, 2181, 2184 c.c.
- Bestiame proveniente da cicli aziendali interni, non da acquisto sul mercato
- Comportamento effettivo conforme allo schema contrattuale
- Acquisizione di bestiame derivante da attività associata, non da terzi
- Iscrizione alla Gestione contributiva agricola
- Nessuna variazione di inquadramento alla Gestione DM
Cooperativa (art. 2, L. 240/1984)- Trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti conferiti dai soci
- Prevalenza di materia prima proveniente dai soci rispetto a quella acquistata sul mercato
- Conferimento di prodotti (bestiame) effettivamente allevati dal socio
- Trasformazione effettiva del prodotto conferito
- Zona montana o svantaggiata (per la quota agevolabile)
- Riduzione dei contributi ex art. 9, c. 5, L. 67/1988
- Applicabile anche nel caso di soccida monetizzata
Soccida monetizzata- Mancanza di divisione in natura, con liquidazione in denaro
- Nessun trasferimento di proprietà tra soccidario e soccidante
- L’accrescimento acquisito dal soccidante non è considerato “acquisto dal mercato”
- Irrilevanza ai fini della prevalenza (se contratto eseguito correttamente)
- Nessuna perdita della qualifica agricola
- Non incide negativamente su agevolazioni contributive
Soccida con conferimento di pascolo- Natura di contratto di scambio (non associativo)
- Il bestiame è conferito dal soccidario
- L’acquisizione del bestiame da parte del soccidante è considerata acquisto da mercato- Possibile perdita del requisito di prevalenza
- Esclusione da agevolazioni per zone svantaggiate
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