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CORTE UE: STOP ALLA DISPARITÀ CONTRIBUTIVA TRA OPERAI AGRICOLI

Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli

La Corte di Giustizia UE evidenzia che le differenti modalità di calcolo dei contributi INPS per i lavoratori a tempo indeterminato nel settore agricolo siano discriminatorie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sentenza  della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24,  viene evidenziata,  nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali. 

Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.

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1) Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine

La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.

La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:

  1.  per gli operai agricoli a tempo determinato,  erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre 
  2. per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.

La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.

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2) Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione

La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:

«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»

Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio. 

Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.

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