×
HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

CORTE UE: STOP ALLA DISPARITÀ CONTRIBUTIVA TRA OPERAI AGRICOLI

Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli

La Corte di Giustizia UE evidenzia che le differenti modalità di calcolo dei contributi INPS per i lavoratori a tempo indeterminato nel settore agricolo siano discriminatorie

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la sentenza  della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24,  viene evidenziata,  nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali. 

Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.

Ti potrebbe interessare la nostra Circolare del giorno "Contributi dovuti per il 2025" disponibile anche in Abbonamento annuale in offerta promozionale!

Visita il nostro Focus Lavoro in continuo aggiornamento, con utili Tool di calcolo, ebook e Libri di carta.

1) Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine

La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.

La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:

  1.  per gli operai agricoli a tempo determinato,  erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre 
  2. per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.

La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.

Ti possono interessare :

2) Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione

La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:

«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»

Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio. 

Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.

Corso Online ON DEMAND | Dichiarazione dei redditi dell’Imprenditore Agricolo su regimi fiscali, attività connesse e novità normative.

Ti consigliamo anche i nostri applicativi:

Ti potrebbero interessare anche i nostri eBook e Libri di carta:

Approfondisci: scopri tutti gli eBook e volumi dedicati al settore agricolo su ConsulenzaAgricola.it

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 05/12/2025 Bonus Mamme 2025: le istruzioni - domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Bonus Mamme 2025: le istruzioni -  domande entro il 9 dicembre

Regole e istruzioni sul contributo di 40 euro mensili per lavoratrici con figli. Circolare INPS n. 139/2025. Prima scadenza 9 dicembre. FAQ aggiornate e nuovo Manuale utente

Interpello sicurezza : quando boschi e campi sono “luoghi di lavoro”

Nell’Interpello n. 2/2025 il Ministero chiarisce l’applicazione delle regole su requisiti e idoneità dei luoghi durante le attività antincendio boschivo.

Ricarica Libretto famiglia e Contratto prestazioni occasionali: avviso INPS

INPS consiglia di anticipare i versamenti sui portafogli elettronici per le prestazioni occasionali per evitare disguidi , se si utilizza il modello F24, oppure ..

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.