Un contribuente rientrato in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero non perde il diritto al rimborso delle imposte versate in eccesso solo per non aver seguito la procedura prevista da una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
A stabilirlo, ancora una volta, è la Commissione di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 412/21/2025, che ha accolto il ricorso di un lavoratore “impatriato” in merito all’eccedenza Irpef versata tra il 2017 e il 2020.
Secondo i giudici, il mancato rispetto delle indicazioni contenute in un documento di prassi amministrativa – nel caso specifico la circolare 33/E del 2020 – non può giustificare la negazione di un diritto previsto dalla legge.
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1) Il caso: rimborso per mancata applicazione del regime agevolato impatriati
La vicenda ha origine dalla richiesta di rimborso Irpef presentata da un contribuente che, dopo anni di lavoro all’estero, era rientrato in Italia beneficiando del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 16 del D.lgs. 147/2015, ora abrogato dal D.lgs. 209/2023. Avendo pagato le imposte senza fruire dell’agevolazione in busta paga o in dichiarazione, l’impatriato ne ha richiesto il rimborso per più annualità.
Se per gli anni 2015-2017 il rimborso era già stato riconosciuto in via definitiva, per il periodo 2017-2020 l’amministrazione finanziaria ha opposto un diniego, sostenendo che l’interessato non aveva rispettato la procedura indicata dalla circolare per attivare il regime agevolato tramite il sostituto d’imposta.
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2) La decisione: la prassi dell' Agenzia non prevale sulla legge
La Commissione tributaria ha però respinto l’appello dell’amministrazione, sottolineando che una circolare non può avere un valore normativo superiore a quanto previsto dalla legge. Il diritto al rimborso non può essere subordinato alla mera osservanza di istruzioni amministrative prive di forza di legge, specie quando la normativa agevolativa è stata oggettivamente rispettata nei presupposti sostanziali. I giudici hanno ribadito che le circolari servono a orientare l’operato dell’amministrazione, ma non possono comprimere i diritti dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
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