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CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE, CON L’USUFRUTTO SALTA IL REALIZZO CONTROLLATO

Conferimento di partecipazione, con l’usufrutto salta il realizzo controllato

Sovente il possesso della partecipazione di famiglia, che poi verrà conferita in una holding, è suddiviso tra genitore usufruttuario e figlio nudo proprietario

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Le modifiche apportate dal Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, non hanno fatto giustizia, come ci si aspettava, di una penalizzante e immotivata presa di posizione interpretativa dell’Agenzia delle entrate in merito ad una specifica problematica dell’articolo 177 comma 2 del TUIR concernente il conferimento dell’usufrutto sulla partecipazione. 

Secondo l’Agenzia, se è conferita ad una società una quota di partecipazione di una società spacchettata tra nuda proprietà e usufrutto, posto che all’esito del conferimento la conferitaria ottiene la piena proprietà della quota, si applica certamente il realizzo controllato sempre che la conferitaria ottenga o consolidi la maggioranza dei diritti di voto in assemblea

Senonché, se ai due soggetti conferenti (ad esempio, genitore e figlio) viene attribuita - delle azioni o quote emesse dalla conferitaria - all’uno la nuda proprietà (figlio) e all’altro l’usufrutto (genitore), per quest’ultimo soggetto conferente l’operazione si considera realizzativa con conseguente tassazione del capital gain in base all’articolo 9 del Tuir (valore normale) dal momento che l’usufruttuario non è socio.

Il conferimento di partecipazioni in neutralità fiscale a seguito del realizzo controllato è funzionale anche alla pianificazione del cambio generazionale in azienda. 

Sovente il possesso della partecipazione di famiglia, che poi verrà conferita in una holding, è suddiviso tra genitore usufruttuario (con diritto di voto e percezione degli utili) e il figlio nudo proprietario; alla morte del genitore il figlio consoliderà la piena proprietà della partecipazione. 

Questa operazione non comporta l’assoggettamento ad imposta di successione, perché la riunione della nuda proprietà con l'usufrutto non è considerata un trasferimento di proprietà. 

Occorre solo comunicare al registro delle imprese il consolidamento della piena proprietà.

E nel conferimento a realizzo controllato?

Per approfondire leggi l'articolo di Lelio Cacciapaglia su Blastonline.it.

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Fonte immagine: Blastonline
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