E Book

L'Autotutela | eBook

18,90€ + IVA

IN SCONTO 19,90

Tools

Quadro RW 2025 | Foglio Excel

159,90€ + IVA

IN SCONTO 189,90
HOME

/

PMI

/

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

/

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: POSSIBILI ANTICIPI FINO AL 30% DEI DANNI

Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni

La Legge Quadro su ricostruzioni post calamità prevede un anticipo dei danni per le imprese assicurate con polizza catastrofale. i dettagli

Ascolta la versione audio dell'articolo

E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.

Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.

Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.  

Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.

Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.

Ti segnaliamo:

Visita anche i FOCUS della "Legge di Bilancio 2025"  e delle "Promozioni" in continuo aggiornamento.

1) Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni

In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere  l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto  di  assicurazione  stipulato, come stimato da  perizia  asseverata  da  un  tecnico  abilitato.

La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni  dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le  effettive  condizioni  dei  beni strumentali nonche' la riconducibilita'  causale  diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale,  l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile  ai sensi del contratto di  assicurazione.  Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit,  l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della  richiesta.  

Sono  fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto. 

La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa  assicurativa non  può porre  eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non  pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione  del  danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni,  mobili  e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa  derivanti  dagli eventi calamitosi situati  nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato  di  ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per  l'invio della denuncia di sinistro. 

Ti segnaliamo:

Visita anche i FOCUS della "Legge di Bilancio 2025"  e delle "Promozioni"  in continuo aggiornamento.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE · 13/05/2025 Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito 4.0 spetta anche per beni su navi, se gestite da strutture italiane. Ecco cosa dice la risposta n. 128/2025

Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito 4.0 spetta anche per beni su navi, se gestite da strutture italiane. Ecco cosa dice la risposta n. 128/2025

Sport bonus 2025: il via dal 30 maggio

Credito di imposta erogazioni impianti sportivi: tutte le regole 2025. Questa'anno riservato solo alle imprese

Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno

Riduzione pedaggi autostradali autotrasportatori: beneficiari, condizioni per il beneficio, regole per le domande dal 3 giugno

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.