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ABUSO PERMESSI LEGGE 104: LA VISITA GIORNALIERA NON È ASSISTENZA

Abuso permessi legge 104: la visita giornaliera non è assistenza

Nuovo caso di licenziamento per abuso dei permessi legge 104 92. La Cassazione 5906 2025 conferma in questo caso la massima sanzione disciplinare

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5906 del 5 marzo 2025, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore, Di.Fi., contro  una  Spa, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a seguito dell'abuso dei permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992.

 La vicenda ha origine dal licenziamento del lavoratore   a causa dell'utilizzo improprio dei permessi retribuiti destinati all'assistenza di un familiare disabile. Secondo  quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Catania, il lavoratore aveva impiegato gran parte del tempo dei permessi in attività estranee all'assistenza, come gite in barca a vela, dedicando solo mezz'ora al giorno all'accudimento della zia disabile.

Il lavoratore aveva proposto ricorso contestando la violazione dei parametri di rilevazione dell'abuso del diritto e l'omesso esame di fatti decisivi, come l'orario di inizio dell'attività lavorativa. 

Tuttavia, la Cassazione ha respinto tali argomentazioni, affermando che la valutazione della condotta del lavoratore rientra nella competenza del giudice di merito. 

La Corte ha anche evidenziato che il licenziamento era proporzionato rispetto alla gravità della condotta, nonostante il contratto collettivo nazionale prevedesse sanzioni meno severe per altre infrazioni.

Per una panoramica sulla disciplina leggi anche Permessi legge 104, regole e casi pratici.

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1) Abuso permessi legge 104: la posizione della Cassazione

La decisione della Cassazione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che considera l'abuso dei permessi ex Legge 104/1992 come una violazione dei principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente previdenziale. 

La Corte ha ribadito che il permesso è riconosciuto al lavoratore esclusivamente per l'assistenza al disabile e deve esserci una relazione causale diretta tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza prestata. Non è richiesta una perfetta coincidenza tra l'orario dei permessi e il tempo dedicato all'assistenza, ma è necessario che l'assenza sia funzionale all'assistenza stessa. 

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'abuso del diritto integra una condotta gravemente inadempiente, che può  giustificare il licenziamento per giusta causa (Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462, 7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).

Si segnala comunque una recente ordinanza  n 22643 del 9 agosto 2024 in cui la Cassazione confermando l'uso improprio  dei permessi  ha stabilito che il licenziamento era una sanzione sproporzionata 

La Corte ha ribadito che l'uso dei permessi della Legge 104/1992 deve essere strettamente legato all'assistenza del familiare disabile, ma ha anche sottolineato che la valutazione sulla gravità della violazione e sulla proporzionalità della sanzione spetta al giudice di merito. In quel caso la Cassazione ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'Appello di ridimensionare la gravità dell'inadempimento, tenendo conto dell'assenza di precedenti disciplinari e del quadro probatorio non del tutto univoco.

Vedi per i dettagli  sul caso: Permessi legge 104 la Cassazione sul licenziamento per uso improprio.


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