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MUD 2026: INVIO ENTRO IL 3 LUGLIO

MUD 2026: invio entro il 3 luglio

Il DPCM del 29 gennaio porta con sé il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale: ricordiamo tutte le regole

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pubblicato nella GU n 53 del 5 marzo il modello unico di dichiarazione ambientale 2026,  allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025.
Il modello sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Scarica qui modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2026 - MUD.

Attenzione al fatto che, la data di presentazione 2026 non è il 30 aprile ma slitta a causa appunto dell'uscita del nuovo modello e pertanto la data ultima è il 3 luglio ossia 120 giorni dalla pubblicazione in gu.

Il nuovo modello e le relative istruzioni per la sua compilazione si sostituiscono integralmente a modello e istruzioni approvati con il precedente DPCM 29 gennaio 2025 (MUD per l’anno 2025, riferito al 2024).

Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione

1) MUD 2025: che cos'è

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

Esistono i seguenti tipi di MUD:

  • Rifiuti,
  • Rifiuti Semplificata,
  • Veicoli Fuori Uso,
  • Imballaggi,
  • RAEE,
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).

Si attendono istruzioni operative.

2) MUD 2026: soggetti obbligati all'invio

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

I soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

3) MUD Telematico 2026. istruzioni per l'uso

Sul sito del MUD telemnatico, non ancora aggiornato alle istruzioni di invio 2026, relativamente alle isruzioni generali e quindi sempre valide che, per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Viene anche precisato che:

  • le associazioni di categoria, 
  • i professionisti e gli studi di consulenza 

possono inviare telematicamente i MUD compilati  per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso    la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

  • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
  • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o        di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente  con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.

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