La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 19 del 2025, ha esaminato la legittimità costituzionale delle norme che hanno recentemente regolato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici:
- dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e
- dell'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che hanno previsto meccanismi di riduzione progressiva della percentuale di adeguamento istat , inversamente proporzionale al crescere degli assegni.
La questione è stata sollevata dalla Corte dei conti, sezioni giurisdizionali per la Regione Toscana e Campania, in riferimento a diversi articoli della Costituzione, tra cui l'art. 3, 36 e 38. b.
I giudici remittenti hanno sostenuto, in particolare, che le disposizioni impugnate lederebbero i principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione pensionistica, considerata come retribuzione differita, e violerebbero il principio di ragionevolezza, in quanto impongono sacrifici ai pensionati senza una chiara giustificazione economica.
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1) Rivalutazione ridotta per le pensioni piu alte: i chiarimenti della Consulta
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, poiché tale disposizione non è più applicabile a seguito delle modifiche legislative intervenute.
Per quanto riguarda invece l'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, la Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, la disposizione impugnata non viola i principi costituzionali evocati, in quanto il legislatore ha operato un bilanciamento ragionevole tra le esigenze di finanza pubblica e la tutela dei diritti previdenziali, tenendo conto delle risorse disponibili e delle finalità di politica economica perseguite.
La Corte ha inoltre sottolineato che la disposizione impugnata, pur limitando la rivalutazione delle pensioni più elevate, non comporta una sospensione totale dell'indicizzazione, ma un "raffreddamento" progressivo, che tiene conto dei maggiori margini di resistenza all'inflazione delle pensioni di importo superiore.
La Corte ha riconosciuto inoltre la legittima discrezionalità del legislatore nella determinazione delle misure di contenimento della spesa pensionistica, purché tali misure siano adeguatamente motivate e limitate nel tempo.
La sentenza conclude affermando la necessità di una disciplina più stabile e rigorosa del meccanismo di perequazione delle pensioni, al fine di garantire una maggiore certezza e prevedibilità delle proprie entrate per i pensionati.
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