Con la risoluzione 9/e del 31 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate comunica i nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta del credito maturato per effetto dell’erogazione delle somme previste dall’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
Si tratta del trattamento integrativo per i dipendenti ai fini del taglio del cuneo fiscale sul reddito da lavoro dipendente introdotto dalla legge di bilancio 2025.
(Leggi anche per i dettagli sulla norma Taglio cuneo fiscale: le novità 2025)
L'articolo continua dopo la pubblicità
Ti segnaliamo anche:
1) Codici tributo e istruzioni di compilazione dell'Agenzia
L'Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49, alle condizioni e nella misura ivi indicata, una somma che non concorre alla formazione del reddito.
Il comma 7 del citato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica la somma all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.
La somma erogata puo essere recuperata dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per questo sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP).
- Per il modello F24:
• “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
il codice tributo “1704” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a
debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il
recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”.
- Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
• “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “175E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a
credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento della somma già erogata e poi recuperata in capo al dipendente, nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione ovvero il recupero della somma, nei formati “00MM” e “AAAA”
Ti potrebbero interessare:
- Credito di imposta beni strumentali (Excel 2024)
- Credito di imposta investimenti Transizione 5.0 (Excel)
- Credito imposta R&S: certificazione costi del revisore
- Riversamento credito imposta Ricerca e Sviluppo (Excel)
- Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo (eBook)
- Credito di imposta Ricerca e Sviluppo 2024 (Excel)
2) Trattamento integrativo dipendenti il testo dell'art 1 comma 4 legge di bilancio 2025
Si ricorda che ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, il comma 4 riconosce:
- una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente , la seguente percentuale:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro.
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione da parte dei datori di lavoro i bonus sono riconosciuti automaticamente dai sostituti d’imposta (datori di lavoro) con l’erogazione delle retribuzioni.
Ti segnaliamo: