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IVA 2026: IL QUADRO VO

IVA 2026: il Quadro VO

Dichiarazione IVA 2026: invio entro il 30 aprile. Contenuto del Quadro VO

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Entro il 30 aprile occorre provvedere all'invio della Dichiarazione IVA 2026 per l'anno di imposta 2025.

A tal proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 51732 del 15 gennaio oltre al Modello IVA 2026 e le relative istruzioni.

Vediamo le istruzioni per il Quadro VO con il quale si comunicano opzioni e revoche.

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1) IVA 2026: il Quadro VO

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette
devono essere comunicate
, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno
d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato
alla dichiarazione dei redditi.  

A tal fine è prevista nel frontespizio del modello redditi 2026 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio (vedi Appendice alla voce “Opzioni e revoche”).
Il quadro VO comprende cinque sezioni:

  • Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
  • Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
  • Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
  • Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.

Ricordiamo che nel modello 2025 erano state introdotte delle novità che quest''anno sono a regime, vediamo di seguito.

Nella sezione 1 Opzioni rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto del Quadro VO, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Regime speciale organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale – Art. 5, comma 15-quinquies, decreto- legge n. 146 del 2021
Rigo VO18, la casella 1 deve essere barrata dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che hanno optato, nell’anno 2025, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Nella sezione 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi, è stato introdotto il rigo VO27.

Regime agevolato per primo insediamento di imprese giovanili in agricoltura – Art. 4, comma 1, legge 15 marzo 2024, n. 36
Rigo VO27, la casella 1 deve essere barrata dalle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato, nell’anno 2025, per
l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024.
 

L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il regime agevolativo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

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