Con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, l’INPS aveva fornito chiarimenti circa l’applicazione del contributo addizionale NASpI nei contratti di lavoro a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali , in relazione alle modifiche introdotte al Decreto Legislativo n. 81/2015 dal Collegato lavoro - Legge 203 2024.
L'interpretazione restrittiva su questa novità viene ridimensionata con un nuovo messaggio 483 del 7 febbraio 2025 .
Vediamo i dettagli e le istruzioni per i datori di lavoro.
Ti segnaliamo:
1) Attività stagionali e applicazione del contributo addizionale NASpI
La norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11 della L. 203/2024 ha precisato che che sono considerate stagionali quelle attività finalizzate a far fronte a:
- un’intensificazione dell’attività lavorativa in specifici periodi dell’anno;
- esigenze tecnico-produttive connesse ai cicli stagionali propri dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
- definite dalla contrattazione collettiva,
la quale individua le attività ritenute stagionali in relazione alle caratteristiche del settore o del mercato.
L’art. 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 prevede che il contributo addizionale NASpI non sia applicabile ai lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali elencate nel DPR 1525/63.
Secondo INPS la deroga introdotta dall’art. 2, comma 29, lettera b) della L. 92/2012 rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI deve essere considerata una norma di natura speciale. In quanto tale, la sua interpretazione deve essere rigorosa e restrittiva, limitandone l’applicazione esclusivamente ai casi espressamente previsti dal legislatore.
Inoltre l'istituto evidenzia che il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra due contratti a termine.
Per questo INPS afferma che l’esonero dal contributo addizionale si applica esclusivamente ai lavoratori impiegati in attività stagionali incluse nell’elenco contenuto nel DPR 1525/63, mentre
- per i lavoratori a tempo determinato assunti per svolgere attività stagionali non incluse in tale elenco – anche se definite come stagionali dalla contrattazione collettiva – e
- nei casi di rinnovo dei contratti a tempo determinato relativi a lavoratori impegnati in attività stagionali non ricomprese nel DPR ,
il contributo addizionale NASpI è dovuto.
2) Istruzioni Uniemens ai datori di lavoro
Con riferimento agli obblighi contributivi, l’INPS specifica che i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento di attività definite stagionali dall’art. 11 della L. 203/2024, ma non rientranti nell’elenco del DPR 1525/63, devono seguire le consuete modalità operative nella compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens.
In particolare, è necessario valorizzare l’elemento qualifica 3 con il valore “S”, che identifica la tipologia “Stagionale (restanti tipologie)”.
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3) Naspi e contratti stagionali: i nuovi chiarimenti
Con il nuovo messaggio l'istituto ridimensiona l'impatto della precedente interpretazione precisando che l'esenzione dalla Naspi si estende anche ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020 per attività stagionali definite da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011.
I lavoratori stagionali devono essere segnalati nel flusso Uniemens con la qualifica "G", che indica l'esenzione dal contributo addizionale NASpI.
Questo il testo ufficiale:
Con il presente messaggio si precisa che, in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo - oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 - continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020).
Pertanto, tali lavoratori devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens con la qualifica 3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011”.
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