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AIUTI IMPRESE AGRICOLE: LE REGOLE PER I DANNI DA PLASMOPARA VITICOLA

Aiuti imprese agricole: le regole per i danni da plasmopara viticola

Le regole MASAF per gli aiuti alle PMI danneggiate nel 2023 dalla plasmopara viticola: gli ammessi e gli esclusi dal sostegno ministeriale

Pubblicato in GU n 54 del 5 marzo il Decreto MASAF 24 gennaio 2024 con le regole gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo,  nelle aree  colpite  da  infezione  da  plasmopara   viticola,   ai   sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE)  2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.

Vediamo le imprese agricole incluse e quelle escluse dal sostegno ministeriale.

1) Aiuti imprese agricole: le regole per danni da plasmopara viticola

Il decreto prevede che per i danni a  produzioni viticole causati  da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna  2023,  sono  concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e  produttiva,  di  cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle  suddette  infezioni  abbiano  subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

  • a)  sono   versati   unicamente   a   seguito   di   disposizioni amministrative  nazionali  di  contenimento  della  peronospora,  che saranno emanate per la campagna 2024;
  • b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
    • i. un programma pubblico, a livello  dell'Unione,  nazionale  o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia  o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
    • ii.  misure  di  emergenza  imposte   dall'autorita'   pubblica competente dello Stato membro;
    • iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30,  paragrafo  1,  e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
    • iv. misure  atte  a  prevenire,  controllare  ed  eradicare  le epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429.

Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle  produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla  data  in cui  sono  state  registrate  le  perdite  causate  dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro  anni  da tale data.

Gli aiuti  e  gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono  limitati all'80% dei costi ammissibili.  

L'intensità di aiuto  può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. 

2) Aiuti danni plasmopara viticola: le imprese escluse

Il decreto prevede inoltre che sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:

  • a) le grandi imprese;
  • b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1.

Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che  dichiara  gli aiuti  illegittimi  e  incompatibili con   il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par.  4  del  regolamento (UE) n. 2022/2472. 

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Fonte immagine: Foto di Jill Wellington da Pixabay
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