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OMESSA ASSEVERAZIONE SISMABONUS: REGOLE PER LA REMISSIONE IN BONIS

Omessa asseverazione Sismabonus: regole per la remissione in bonis

Le Entrate con interpello n 189 del 1° ottobre chiariscono quando e come si può utilizzare la remissione in bonis per l'omessa asseverazione da sismabonus

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Con la Risposta a interpello n 189/2024 l'ADE chiarisce quando si può presentare un'asseverazione per sismabonus omessa, approfittando della remissione in bonis.

La società istante specifica nella sua domanda che, a differenza da quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 25 febbraio 2017, non è stata depositata l'asseverazione “Allegato B” né sono stati presentati:

  • il modello B1 da parte del direttore dei lavori,
  • il modello B2 da parte del collaudatore statico.

I chiarimenti ADE su come rimediare.

1) Sismabonus e omessa asseverazione: regole per la remissione in bonis

La risposta n. 189 del 1° ottobre 2024, sinteticamente, chiarisce che il contribuente può recuperare il beneficio fiscale del Sismabonus tramite la remissione in bonis, qualora non abbia depositato l'asseverazione nei termini previsti, a condizione che sani la situazione:

  • prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione 
  • o prima di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Come si legge nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, «[...] per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «e comunque prima dell'inizio dei lavori»

Pertanto, in linea di principio un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus.

Ciononostante, attraverso l'articolo 2­ter, comma 1, lett. c) del decreto ­legge 16 febbraio 2023, n. 11, introdotto dalla sua legge di conversione 11 aprile 2023, n. 38 [...] è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto­ legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali (...)

La società istante intende regolarizzare la propria posizione e beneficiare del Sismabonus nel modello Redditi 2024.

L'Agenzia conferma che è possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare l'omissione, purché non siano già iniziati controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Più in dettaglio il contribuente può sanare l'omessa asseverazione per il sismabonus

 «[...] sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,[...]» 

laddove: 

  • «a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
  • b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, «la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione» vedi supra, ndr]; 
  • c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista»

2) Omessa asseverazione Sismabonus: come sanare

La remissione in bonis della omessa asseverazione per  Sismabonus viene perfezionata con il versamento della sanzione minima prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 471/1997 tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

Per quanto riguarda i modelli B1 e B2 anch'essi omessi dal contribuente, l’Agenzia precisa che non sono soggetti a un termine perentorio fiscalmente rilevante e possono essere depositati senza necessità di ricorrere alla remissione in bonis, purché risultino presentati entro il termine per esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Allegato

Risposta AdE 189 del 01.10.2024 - Interpello
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