Non sempre è facile capire immediatamente quale sia il sistema di tassazione dei redditi percepiti all’estero da cittadini italiani in quanto gli aspetti da considerare sono molteplici e le regole possono essere diverse a seconda delle singole situazioni personali, dell’esistenza o meno di una Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato estero nel quale viene prodotto il reddito, del periodo di permanenza all’estero, dell’iscrizione o meno all’Aire, ecc.
Leggi ad esempio Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale e Residenza all'estero e iscrizione all'AIRE cosa è cambiato
In generale, in base al c.d. “principio della tassazione mondiale” (World Wide Taxation Principle), sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero, salvo che sia diversamente indicato nelle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque detrarre da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir (DPR 917/86).
E' stata modificata con la riforma fiscale la disciplina sulla residenza fiscale: leggi i dettagli in
Sempre maggiore peso stanno le speciali agevolazioni per i lavoratori che rientrano dopo periodi all'estero e per i frontalieri ; vedi in merito:
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Aggiornamento 10-5-2025
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SCOPRI TUTTI GLI ABBONAMENTIRegime agevolato impatriati che passano da dipendenti ad autonomi senza obbligo di iscrizione all’AIRE, ma con periodo minimo di residenza all'estero di 6 anni