L’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio
Iva in fattura per gli ex minimi che utilizzano il regime semplificato
Più numerosi gli adempimenti fiscali per il regime semplificato,di fuoriuscita dai vecchi minimi rispetto al vecchio regime.
Principio di cassa e di competenza per il regime semplificato per gli ex-minimi ("vecchi minimi" ex art.1 L n. 244/2007)
La dicitura prevista per il vecchio regime dei minimi deve essere integrata
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi/ricavi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei minimi, così come modificato dall’art. 27 del D.l. 98/2011.
Impossibilità di usufruire del nuovo regime dei minimi (così come modificato dall’art. 27 del D.l. 98/2011) per chi lo abbandona per scelta o per motivi di esclusione
Una condizione di accesso in meno per il lavoratore in mobilità o per chi ha svolto la stessa attività come precario (principio di marginalità economica, introdotto dalla circolare 17/e del 30.5.2012)
Dal 1° luglio 2010 nuova ritenuta alla fonte (d’acconto) del 10 % sui bonifici bancari per la detrazione del 36 % o del 55 %