HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024

/

L’ACCERTAMENTO BANCARIO NON NECESSITA DI PREVENTIVO CONTRADDITTORIO

L’accertamento bancario non necessita di preventivo contraddittorio

Negli accertamenti bancari, la ricostruzione della base imponibile tramite le movimentazioni acquisite è subordinata al contraddittorio preventivo? La Cassazione risponde

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito delle imposte dirette, in caso di accertamenti bancari, la legittimità della ricostruzione della base imponibile attraverso l'utilizzo delle movimentazioni acquisite non è subordinata al contraddittorio con il contribuente (anticipato alla fase amministrativa) in quanto l'invito a fornire dati, notizie e chiarimenti in ordine alle operazioni annotate nei conti bancari costituisce una mera facoltà da esercitarsi in piena discrezionalità e non un obbligo per l'ufficio. Pertanto, dal mancato esercizio di tale prerogativa non deriva alcuna illegittimità della rettifica operata in base ai relativi accertamenti.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con le ordinanze n. 23823/2020 e n. 23824/2020.

Di seguito facciamo il punto sugli orientamenti della giurisprudenza e la posizione dell'Agenzia in materia

1) Contraddittorio e indagini finanziarie

La vicenda della perentorietà del contraddittorio endoprocedimentale nel contesto delle indagini finanziarie è stata diffusamente dibattuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità. 

La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 24823/2015 ha generato plurime critiche in dottrina, rappresentando un esempio delle criticità esistenti nelle relazioni tra la funzione legislativa e quella giurisprudenziale e delle complessità che devono quotidianamente affrontare contribuenti, professionisti e Agenzia delle Entrate.

La Legge delega in ambito tributario aveva attribuito al legislatore delegato l’incombenza di “rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine” e di subordinare i “successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del contraddittorio procedimentale”, ma la modifica introdotta dal D.L. n. 34/2019 al D.Lgs. n. 218/1997 non è stata in grado di inserire il contraddittorio preventivo tra i principi generali cardine dell’ordinamento tributario: l’art. 4-octies ha, difatti, disposto che “L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento”. 

Di conseguenza, la disciplina è tecnicamente realizzata al fine di immettere un obbligo per l’Amministrazione finanziaria, chiamata a notificare al contribuente un appello all’adesione.

 Considerato, poi, che l’intervento modificativo di cui sopra si è inserito nel capo II del titolo I dedicato alla definizione degli accertamenti nell’ambito delle imposte dirette e dell’IVA, se ne conclude che l’invito ad aderire deve precedere l’emissione di un accertamento generale soltanto per imposte dirette, IVA e IRAP (art. 25 D.Lgs. n. 446/1997) e non per gli altri tributi indiretti e locali.

Siamo di fronte, pertanto, a una semplice estensione del contraddittorio, come previsto dalla previsione contenuta nel co. 6 dell’art. 5-ter, situazione che genera una serie di ingiustificate disparità di trattamento in relazione alle diverse modalità di accertamento.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 17/E/2020, ha fornito chiarimenti interpretativi sulla nuova disciplina che, secondo quanto previsto dal co. 2 dell’art. 4-octies del D.L. 34/2019, trova applicazione per gli avvisi di accertamento emessi a far data dal 1 luglio 2020.

Con riguardo agli accertamenti originati dalle indagini finanziarie si ritiene che, nonostante l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, un confronto antecedente alla notifica dell’avviso tra contribuente e Ufficio sia necessario, stabilendo la norma che i prelevamenti e i versamenti possono essere posti alla base delle rettifiche solo se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario. 

Del resto, si ritiene che un diverso orientamento risulterebbe contrario ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, oltre che lesivo degli interessi dei contribuenti e del loro diritto di difesa.

2) Contraddittorio preventivo: approfondimenti

In materia  ti possono interessare  anche i Commenti alle sentenze di Cassazione 2018  Nullità per difetto di contraddittorio; Violazione del contraddittorioe la circolare riepilogativa : "Il contraddittorio dopo il Decreto crescita 2019"

Allegati

Cass 23824 2020
Cass. 23823/2020
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO 2024 · 12/04/2024 Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Autotutela strumento deflattivo per contribuente e Fisco: come funziona

Autotutela - strumento stragiudiziale deflattivo e di tutela dell’ufficio e del contribuente per evitare il contenzioso

Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

Implementate le funzionalità del sito della Giustizia per gli istituti entrati in vigore dal 2024 nel Nuovo Processo Telematico

I mezzi di prova ammessi e quelli esclusi dopo la riforma della giustizia tributaria

La prova nel processo tributario dopo la legge n. 130/2022. Prova documentale, relazione e consulenze tecniche d'ufficio. Quali sono i mezzi di prova ammessi ed esclusi

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.