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DICHIARAZIONI D'INTENTO 2020: VIA ALLE SEMPLIFICAZIONI

Dichiarazioni d'intento 2020: via alle semplificazioni

Non serve più consegnare la lettera d'intento e nemmeno registrarla

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Con il Decreto Crescita (art. 12 septies D.l. 34/2019) sono state apportate delle modifiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020, volte a semplificare gli adempimenti formali in capo sia:

  • all'esportatore abituale, colui cioè che invia le dichiarazioni  d’intento;
  • al cedente/prestatore, che riceve le dichiarazioni d'intento.

Restano in ogni caso invariate le regole di calcolo relative all’acquisizione dello Status di esportatore abituale.

Il quadro normativo introdotto dal Decreto crescita deve essere completato da un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le relative disposizioni attuative (il termine previsto per l’adozione del provvedimento era il 29 agosto, sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione).

1) Abolito l'obbligo di consegna della dichiarazione d'intento

Dal 1° gennaio 2020, è eliminato l’obbligo ex art. 1 comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983 di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Senza particolari forme rimane comunque ferma la necessità per l’esportatore abituale di rendere noto al proprio fornitore / prestatore la volontà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, comunicando gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento contenuti nella ricevuta telematica dall’Agenzia delle Entrate, che dovranno obbligatoriamente essere indicati nel corpo della fattura. Su questo ultimo punto, sarà opportuno verificare se il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate prevederà al riguardo disposizioni specifiche.

2) Abolito l'obbligo di numerazione e annotazione delle dichiarazioni d'intento

Una ulteriore e significativa semplificazione concerne l’abolizione dell’obbligo, sia per gli esportatori abituali che per i rispettivi fornitori di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento nonché di annotarle in appositi registri e conservarle ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/72.

3) Abolito l'obbligo di compilare il quadro VI della dichiarazione Iva

Inoltre, viene abolito l’obbligo per i fornitori degli esportatori abituali, di esporre i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (quadro VI). Si attendono chiarimenti per capire se tale soppressione opererà già con riferimento alla dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all’anno d’imposta 2019 oppure dalla dichiarazione successiva (anno 2021 relativa all’anno d’imposta 2020).

A partire dal 2020, i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell’esportatore abituale gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e non genericamente quella della stessa.

4) Sanzioni proporzionali al posto delle sanzioni fisse

Il Decreto Crescita, sempre con effetto 2020, modifica anche i profili sanzionatori riservanti alla gestione delle dichiarazioni d’intento.

Viene previsto che in capo al cedente / prestatore che effettuano cessioni o prestazioni senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell’imposta.

Rispetto all’attuale impianto sanzionatorio (da 250 a 2.000 Euro di sanzione per lo stesso comportamento sopra citato) il nuovo impianto risulta essere proporzionale e non più fisso.

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