Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni l'art. 36, 2° comma del DPR 633/72 prevede l'obbligo di applicazione separata dell'imposta secondo le disposizioni relative a ciascuna attività e con riferimento al rispettivo volume di affari.
La contabilità deve quindi essere tenuta separatamente con il rispetto delle seguenti regole:
- distinta tenuta dei registri degli acquisti e delle fatture emesse
- fatturazione delle relative operazioni con adozione di una distinta serie numerica
- distinta liquidazione dell'imposta
- applicazione distinta delle disposizioni concernenti le detrazioni d'imposta .Ai fini delle imposte dirette dovrà essere compilato il quadro RE per i redditi di lavoro autonomo e il quadro RG (o il quadro RF in caso di contabilità ordinaria) per i redditi di impresa.
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