Bisogna operare una suddivisione in relazione all'utilizzo dell'immobile:
- Se l'immobile è esclusivamente strumentale: per i contratti stipulati a partire dal 15 Giugno 1990 è deducibile la sola rendita catastale per competenza mentre per i contratti antecedenti era deducibile il canone di locazione.
- Se l'immobile acquisito in leasing ha un utilizzo promiscuo (studio e abitazione): per i contratti stipulati dal 15 Giugno 1990 è deducibile il 50% della rendita catastale purchè il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione. Per i contratti stipulati entro tale data era deducibile il 50% del canone leasing solo se il contribuente non disponesse nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.
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