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COMPENSI SPORTIVI E PRESTAZIONI OCCASIONALI: SI SOMMANO AI FINI INPS?

Compensi sportivi e prestazioni occasionali: si sommano ai fini INPS?

I compensi percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche e quelli per prestazioni occasionali si sommano ai fini del limite dei 5.000 euro esenti da contributi

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Una delle  questioni  che possono far sorgere dubbi  dopo l’entrata in vigore della riforma dello sport (D.lgs. 36/2021 e s.m.i.) è la gestione del limite differenziato:

  1.  5.000 euro (franchigia esente da contribuzione inps) e 
  2. 15.000 euro (soglia di esenzione fiscale) 

previsto per i compensi sportivi, con il rischio di errori nella compilazione delle autocertificazioni da parte dei collaboratori.

 Molti operatori del settore hanno ritenuto che le due tipologie di reddito fossero distinte e non cumulabili, poiché derivano da rapporti di natura diversa: il primo riconducibile a un co.co.co. sportivo o ad attività amministrativo-gestionali in ambito dilettantistico, il secondo a un’attività autonoma occasionale ex art. 2222 c.c. o art. 54-bis del D.L. 50/2017  (cd libretto famiglia/contratto di prestazione occasionale)

In sostanza  ci si chiede: i compensi percepiti per prestazioni sportive dilettantistiche e quelli per prestazioni occasionali “extra-sportive” si sommano ai fini del limite dei 5.000 euro esenti da contributi INPS oppure no?


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1) La soluzione

Occorre fare riferimento alla Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 che precisa che i compensi derivanti da prestazioni occasionali concorrono al raggiungimento della soglia di 5.000 euro annui, se percepiti dallo stesso soggetto che svolge anche attività sportiva dilettantistica.

Il motivo è tecnico: entrambe le categorie di compensi sono assoggettate alla Gestione Separata INPS, pertanto rientrano nella medesima base di calcolo per la verifica dei limiti di esenzione.

In altre parole, ai fini contributivi, si considerano cumulativamente:

  • compensi da lavoro sportivo dilettantistico (art. 35, D.lgs. 36/2021);
  • compensi amministrativo-gestionali (art. 37, D.lgs. 36/2021);
  • compensi per lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c. o art. 54-bis del D.L. 50/2017).

Questo significa che, superata la soglia dei 5.000 euro complessivi, i redditi eccedenti sono soggetti a contribuzione alla Gestione Separata, secondo le aliquote vigenti (33% circa, con eventuale ripartizione tra committente e prestatore).

2) Facciamo un esempio

Domanda: Cosa accade se un collaboratore sportivo percepisce anche un piccolo reddito da prestazione occasionale?

Risposta: Immaginiamo un istruttore sportivo che riceve 4.000 euro l’anno da una ASD per attività di allenatore in regime di co.co.co. sportivo e 1.500 euro da un ente privato per una consulenza occasionale.

Il totale dei compensi (4.000 + 1.500) è 5.500 euro: l’eccedenza di 500 euro supera la franchigia esente e comporta il versamento dei contributi INPS sulla parte eccedente, da parte del soggetto committente (ASD o altro ente) in relazione al rapporto che determina lo sforamento.

È quindi fondamentale che i collaboratori comunichino ai propri committenti  tutti i compensi percepiti nell'anno, anche non sportivi, nell’autocertificazione , per evitare errori e sanzioni.

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