I compensi da co.co.co. sportivo dopo la riforma del 2023 fino a 15.000 euro l’anno non sono imponibili, rilevano comunque per il calcolo del reddito complessivo ai fini dello status di “familiare a carico” , fissato a :
2.840,51 euro;
4.000 euro se under 24?
Risposta breve
No. I compensi sportivi esenti fino a 15.000 euro annui non concorrono al reddito complessivo IRPEF e non incidono sulla soglia per essere a carico.
Spiegazione e riferimenti normativi
Il D.Lgs. 36/2021 (come modificato dal D.Lgs. 163/2022) inquadra i compensi delle collaborazioni sportive coordinate e continuative tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR). Per espressa previsione, fino a 15.000 euro annui tali somme sono esenti e non partecipano alla formazione del reddito imponibile.
L’art. 12 TUIR stabilisce che sono a carico i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, oppure 4.000 euro se di età non superiore a 24 anni. Il “reddito complessivo” è quello imponibile ai fini IRPEF (quello che confluisce nel rigo RN1 dei modelli dichiarativi). Di conseguenza, le somme esenti non si sommano per la verifica della soglia.
- D.Lgs. 36/2021, art. 36;
- D.Lgs. 163/2022;
- TUIR, artt. 12 e 50; modelli dichiarativi 730/Redditi, rigo RN1.
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1) Esempio pratico e casi particolari
Un atleta dilettante di 22 anni percepisce 14.500 euro nel 2025 per attività sportiva. L’importo è interamente esente: il reddito imponibile è pari a zero. Se non possiede altri redditi imponibili superiori a 4.000 euro, può essere considerato fiscalmente a carico dei genitori.
Attenzione ai casi particolari per il carico familiare
- Eccedenze oltre 15.000 euro: l’importo che supera la franchigia è imponibile e rileva ai fini del limite per il carico.
- Altri redditi: borse, locazioni, lavoro dipendente/autonomo e rendite finanziarie, se imponibili, si sommano per la soglia.
- Periodo d’imposta: il limite si verifica su base annua; variazioni in corso d’anno incidono sulla spettanza delle detrazioni.
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