Sì, la decontribuzione Sud PMI può applicarsi anche ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità agile (smart working), ma solo se sono in carico a un’unità operativa collocata in una delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Lo ha specificamente chiarito INPS in un tavolo tecnico con i dottori commercialisti
Come previsto dalla L. 207/2024 (art. 1, commi 406-412) è in vigore in favore delle micro, piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni indicate, un esonero contributivo parziale della quota a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), decrescente
- dal 25% nel 2025
- fino al 15% nel 2029.
Restano esclusi i settori agricolo, domestico e l’apprendistato.
INPS ha fornito le istruzioni con circ. n. 32/2025. Leggi tutti i dettagli in Decontribuzione SUD 2025 regole e istruzioni
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1) Istruzioni precedenti sede legale-sede operativa
L’INPS, riprendendo anche i chiarimenti già forniti con riferimento alla precedente decontribuzione Sud (ex L. 178/2020), ha precisato che la sede di lavoro determinante ai fini dell’agevolazione è l’unità operativa presso cui i lavoratori sono denunciati nel flusso UniEmens. Questo significa che il beneficio non dipende dal luogo effettivo in cui il dipendente svolge la propria attività, ma dall’ubicazione formale della sede operativa aziendale.Per questo motivo, un’azienda con sede nel Nord Italia non può accedere alla decontribuzione se un suo dipendente lavora in smart working da una Regione del Sud: in assenza di un’unità operativa collocata in una delle otto Regioni agevolate, lo sgravio non è fruibile.
Viceversa, se l’impresa ha un’unità operativa al Sud e il dipendente vi risulta formalmente assegnato, l’incentivo rimane valido anche se la prestazione è resa in modalità agile, con alternanza di lavoro in sede e da remoto.
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2) Il chiarimento INPS al CNDCEC di luglio 2025
Questo orientamento è stato confermato e precisato meglio nel corso del tavolo tecnico con il CNDCEC del 22 luglio 2025:
ai fini della legittima fruizione dello sgravio conta esclusivamente quanto denunciato in UniEmens e l’effettiva esistenza di un’unità operativa nel Mezzogiorno (ma non necessariamente della sede legale).
La ratio della norma è, infatti, quella di stimolare e sostenere il mantenimento dell’occupazione nelle Regioni del Sud, indipendentemente dal settore produttivo e dalla specifica modalità di svolgimento della prestazione (in presenza o da remoto).
In sintesi, lo smart working non esclude la possibilità di accedere alla decontribuzione Sud PMI, ma l’elemento determinante resta sempre la collocazione dell’unità operativa aziendale nelle Regioni agevolate, non il luogo fisico da cui il lavoratore esegue la propria attività.
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