Il Ministero del Lavoro, con la circolare 6/2025, ha fornito chiarimenti sulle dimissioni "per fatti concludenti" ovvero a seguito di assenze ingiustificate del dipendente, come previsto dall'articolo 19 del Collegato Lavoro.
In particolare la norma prevede che se il lavoratore resta assente ingiustificato per un periodo superiore a 15 giorni, salvo diversa previsione del
contratto collettivo, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore cioè come se avesse dato le dimissioni tacite.
Sulle criticita della disciplina i consulenti del lavoro avevano inviato una richiesta di chiarimenti al Ministero, che ha risposto in data 10 aprile . Vediamo la norma e i dettagli su dubbi e chiarimenti.
Qui il riepilogo dei contenuti della Circolare INL sul tema
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1) Accertamento dell'Ispettorato, obblighi del datore
Ai fini della certificazione delle dimissioni di fatto , l'ispettorato del lavoro verifica solo la veridicità della comunicazione del datore di lavoro, cioè se il dipendente è stato:
- effettivamente assente
- per un periodo maggiore rispetto a quanto previsto dal CCNL o comunque piu di 15 gg di calendario (specificazione quest'ultima fornita dalla circolare ministeriale)
- senza comunicare le motivazioni.
Non può valutare se il lavoratore fosse impossibilitato a comunicare l'assenza per cause di forza maggiore.
Obblighi del datore di lavoro
- Il datore deve fornire agli ispettori tutti i recapiti del lavoratore.
- Deve comunicare la cessazione sia all'Ispettorato sia al lavoratore, per permettere a quest'ultimo di difendersi.
- Se il datore ritiene insufficienti le giustificazioni fornite dal lavoratore o non accetta la verifica dell'Ispettorato, la questione deve essere risolta dal giudice.
- L'Ispettorato non ha il potere di imporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.
La circolare conferma anche che per il periodo di assenza ingiustificata, il datore:
- non deve versare stipendio o contributi.
- non è dovuta la NASPI.
2) Decorrenza e annullamento delle dimissioni di fatto
La cessazione del rapporto lavorativo decorre dalla data indicata nel modulo Unilav, che non può essere anteriore alla comunicazione dell'assenza all'Ispettorato.
Nello specifico Il rapporto di lavoro va considerato terminato al superamento del quindicesimo giorno, con la comunicazione
La cessazione del rapporto di lavoro può essere annullata se:
- Il lavoratore dimostra di non aver potuto comunicare l'assenza per cause di forza maggiore o per responsabilità del datore di lavoro.
- L'Ispettorato accerta che la comunicazione del datore di lavoro è falsa.
ATTENZIONE Se l'Ispettorato rileva dichiarazioni false, il datore può essere penalmente responsabile. Tuttavia, semplici errori di compilazione nella comunicazione non sono considerati falsità intenzionale: deve esserci un intento fraudolento.
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3) CCNL e casi di esclusione: i dubbi dagli esperti
Su due punti chiariti dalla circolare molti esperti come ad esempio il prof Maresca ordinario di Diritto del lavoro alla Università La Sapienza di Roma hanno espresso qualche dubbio, in particolare:
- sul ruolo dei contratti collettivi (Ccnl) la circolare sostiene che il termine di 15 giorni per considerare il rapporto cessato è inderogabile e può solo essere esteso in aumento. Tuttavia, la legge lascia ai contratti collettivi la libertà di stabilire questo termine senza alcun limite specifico; quindi anche a previsioni contrattuali inferiori a 15 giorni.
- Inoltre sulle esclusioni dalla disciplina per i casi di lavoratrici in gravidanza e genitori nei primi tre anni di vita del figlio o di adozione, per i quali effettivamente in qualsiasi evento di recesso del lavoratore serve una convalida ufficiale davanti all'Ispettorato. La circolare interpreta rigidamente questa esclusione, ma c'è dibattito appunto sulla sua correttezza giuridica in quanto si fa notare che le due casitiche non sono collegate; difficilmente infatti una assenza può essere imposta dal datore di lavoro.
- Perplessità sono state espresse anche sul fatto che i giorni di assenza debbano essere conteggiati "da calendario " . Si osserva infatti che sarebbe piu logico calcolare le assenze del lavoratore nei giorni in cui la sua prestazione lavorativa è effettivamente dovuta ovvero nei giorni lavorativi e non anche in quelli festivi
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4) La richiesta dei consulenti e la risposta del Ministero
A seguito dei dubbi che ancora permangono , con nota del 2 aprile 2025, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha formalmente richiesto chiarimenti in merito all’interpretazione della nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dalla legge n. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro), come illustrata dalla circolare ministeriale n. 6/2025.
In particolare, è stato domandato se il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, trascorso il quale è possibile attivare la procedura di cessazione del rapporto per volontà implicita del lavoratore, possa essere modificato dalla contrattazione collettiva nazionale anche in senso peggiorativo, ossia riducendolo.
Con nota del 10 aprile 2025, il Ministero del Lavoro ha ribadito un orientamento definito “prudenziale”, secondo cui il termine di 15 giorni rappresenta una soglia minima inderogabile in pejus.
Pertanto, i contratti collettivi possono prevedere un termine più ampio, ma non uno inferiore, al fine di garantire un adeguato margine temporale al lavoratore per giustificare l’assenza e non pregiudicare la sua posizione in caso di motivi legittimi.
Il Ministero ha tuttavia lasciato aperta la possibilità di futuri ripensamenti in presenza di orientamenti giurisprudenziali difformi.
La nota precisa inoltre che
- Nel caso in cui, a seguito della segnalazione fatta all’Ispettorato del Lavoro sia verificata l’insussistenza dei presupposti di legge e quindi la nullità della cessazione del rapporto , questo dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Qualora quest’ultimo non ritenga valide le ragioni del lavoratore non è prevista automaticità.
- Le eventuali dimissioni presentate dal lavoratore saranno ritenute valide e, se presentate per giusta causa, la verifica di sussistenza della stessa sarà oggetto di valutazione in contenzioso giudiziario o in sede conciliativa.
QUI IL TESTO DELLA NOTA MINISTERIALE
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