La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro causata da assenze ingiustificate del lavoratore.
Sugli altri aspetti della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024
In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida.
Vediamo i punti salienti del documento.
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1) Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma
L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta:
- oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali,
- superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo nel caso in cui il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.
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2) Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
La comunicazione deve:
- Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
- Includere i dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.
La nota fa riferimento a un modello standard di comunicazione fornito per uniformare il processo.
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3) Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato
L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.
Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:
- L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
- Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure di aver comunicato regolarmente i motivi .
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4) Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori
Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.
Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.
Se il lavoratore fornisce la prova che l'assenza non era ingiustificata l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.
Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.
L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.
L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche che saranno oggetto di monitoraggio anche per eventuali adeguamenti futuri.
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