La Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro) ha introdotto una nuova disciplina per la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata prolungata. L’art. 19 della norma aggiunge il comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, stabilendo che il rapporto di lavoro si considera risolto se il dipendente si assenta senza giustificazione per oltre 15 giorni (o per il termine previsto dal CCNL), salvo che dimostri un’impossibilità oggettiva a comunicare i motivi dell’assenza.
A seguito di questa novità legislativa, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 579/2025 per chiarire le modalità operative che il datore di lavoro deve seguire per formalizzare le dimissioni per fatti concludenti. La nota fornisce indicazioni e modello sulla comunicazione obbligatoria all’INL territoriale e sui controlli ispettivi per la convalida della risoluzione.
In particolare si prevede che:
- il datore di lavoro verifichi l’assenza ingiustificata del lavoratore per oltre 15 giorni ( o oltre il termine del ccnl applicato) e
- invi una comunicazione all’INL competente utilizzando un modulo standard.
- L’INL svolga verifiche entro 30 giorni per accertare la legittimità della risoluzione.
- In caso di assenza ingiustificata confermata, il rapporto si consideri sciolto senza diritto alla NASpI né all’indennità di preavviso.
Vediamo schematicamente le tempistiche della procedura.
Leggi anche Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate le istruzioni INL
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1) Dimissioni di fatto: la procedura passo passo
- Conteggio dell’assenza
Il datore di lavoro verifica l’assenza ingiustificata del dipendente.
Si conteggiano i giorni lavorativi, salvo diversa indicazione del CCNL applicato.
Se l’assenza supera i 15 giorni lavorativi o il termine previsto dal ccnl , si avvia la procedura.
- Comunicazione all’Ispettorato del Lavoro
Il datore di lavoro informa l’Ispettorato del Lavoro competente tramite il modulo allegato alla nota INL 579/2025.
Risoluzione del rapporto di lavoro
L’azienda trasmette il modello Unilav con la causale “dimissioni”.
La data di risoluzione che si consiglia di riportare è il 16° giorno di assenza.
- Attesa Intervento dell’Ispettorato del Lavoro
L’INL ha 30 giorni per sentire il lavoratore.
Se ritiene il silenzio giustificato, il recesso è inefficace e il rapporto può essere ricostituito.
- Trattamento economico e amministrativo
Il datore di lavoro redige il cedolino paga trattenendo le giornate di assenza.
Può trattenere l’indennità di mancato preavviso prevista dal CCNL.
Non è dovuto il contributo di licenziamento.
- Adempimenti per INPS
Nel flusso UniEmens all’INPS, va inserito il codice “1Y” per indicare la risoluzione ex art. 26, D.Lgs. 151/2015, comma 7 bis.
Nota: Il lavoratore non deve presentare dimissioni telematiche né ha diritto di ripensamento.
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