L'ortoflorovivaismo rappresenta una delle attività agricole più diffuse e regolamentate nel nostro ordinamento, configurandosi come la coltivazione di piante e fiori, che può essere svolta con tecniche tradizionali o innovative, e con l'utilizzo di serre fisse o mobili. Questa attività, da sempre riconosciuta dal punto di vista dottrinale e giurisprudenziale, ha trovato un preciso inquadramento nel Codice Civile all'art. 2135, il quale la definisce attività agricola a tutti gli effetti, con importanti riflessi sia fiscali che amministrativi. In questo contesto, le aziende florovivaistiche devono affrontare un complesso sistema normativo che regola la tassazione, la gestione contabile e gli adempimenti correlati.
Ma quali sono le attività che esercita generalmente un’impresa florovivaistica? Di seguito un estratto dall’ebook Attività di ortoflorovivaismo – II edizione – di Luciano Mattarelli, ConsulenzaAgricola.it
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1) Quali sono le attività che esercita generalmente un’impresa florovivaistica?
Dal punto di vista pratico ed operativo un’impresa florovivaistica normalmente risulta esercitare le seguenti attività:
1. attività agricola pura: relativa alla vendita, fornitura e posa in opera delle piante. Si precisa che nella fornitura e posa in opera delle piante sono ricompresi anche tutti i prodotti accessori (trasporto, posa in opera, pacciamatura, ecc.). Tale attività si limiterà a svolgere in modo prevalente attività riconosciute agricole dall’art. 2135 del c.c. La tassazione è di natura catastale;
2. attività connesse: relative alle prestazioni di servizi (potature e manutenzioni) rese in modo prevalente con mezzi e strumenti normalmente impiegati nell’attività agricola. La tassazione avviene sul 25% dei ricavi derivanti dalla suddetta attività;
3. attività commerciale: si limiterà a svolgere esclusivamente le attività non agricole di commercializzazione di prodotti accessori, ma soprattutto servirà per regolarizzare la vendita di prodotti non direttamente coltivati. La tassazione è di natura ordinaria.
In questo contesto consolidato, a partire dal 1° gennaio 2020, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 225 della Legge 160/2019, è stata introdotta anche l’attività di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nei limiti del 10% del volume di affari.
Estratto dall’ebook Attività di ortoflorovivaismo – II edizione – di Luciano Mattarelli, ConsulenzaAgricola.it