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DICHIARAZIONE 730/2022: DOVE INDICARE I CONTRIBUTI DI RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA

Dichiarazione 730/2022: dove indicare i contributi di riscatto del corso di laurea

Con una risposta pubblicata sulla pagina internet della rivista FiscoOggi, le Entrate chiariscono come indicare nel 730/2022 i contributi INPS per riscatto corso laurea

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito di un contribuente ha chiarito dove indicare i contributi INPS versati per riscattare il corso di laurea.

In particolare è stato precisato che:

  • per i contribuenti iscritti a una qualsiasi gestione previdenziale, 
  • i contributi versati per il riscatto del corso di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) 
  • sono deducibili dal reddito complessivo  (art 10 del TUIR lettera e).

Questa indicazione però riguarda il caso in cui sia il contribuente stesso a versare le somme. 

Se invece a versare le somme è un familiare che versa appunto per soggetto "inoccupato" a carico, le medesime diventano un onere detraibile per chi lo ha versato.

Vediamo la diversa indicazione nel modello 730/2022 a seconda del caso in cui i contributi versati per riscatto corso di laurea siano onere deducibile o detraibile.

Leggi in merito Riscatto laurea 2022 regole aggiornate

Contributi per riscatto laurea: dove indicarli nel modello 730/2022

Nel modello 730/2022 i contributi versati per il riscatto del corso di laurea devono essere riportati nel rigo “E21 – Contributi previdenziali e assistenziali e sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.
Qualora le somme relative al riscatto siano versate per familiari a carico “inoccupati”, NON spetta la deduzione ma spetta la detrazione d’imposta del 19% 

Le medesime somme nel secondo caso devono essere indicate nei righi da E8 a E10 con il codice 32 "Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico"

Nel quesito del contribuente si faceva riferimento al rigo E56 del modello 730 che è destinato invece ad accogliere le somme (detraibili nella misura del 50%) versate da soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, per riscattare in tutto o in parte periodi precedenti il 30 marzo 2019 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (cosiddetta “pace contributiva”).
Questa possibilità è stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, dall’art 200 del decreto legge n. 4/2019.

Del resto, le stesse istruzioni per la compilazione del rigo E56 del modello 730 riportano testualmente: “Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21)”.

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