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QUAL È LA DEFINIZIONE DI TRUST?

Qual è la definizione di Trust?

L'inquadramento dell'istituto del trust

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Il trust è un istituto di matrice anglosassone di lunga tradizione sviluppatosi nei Paesi di common law e che ha fatto il suo ingresso in Italia con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 ad opera della legge 9 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

La ratifica della convenzione ci permette di dire che l’istituto è riconosciuto anche nel nostro territorio senza però avere in Italia una legge specifica che disciplini, ad esempio, i rapporti tra i soggetti che fanno parte dell’istituto stesso.

È pertanto necessario appoggiarsi ad una legge straniera al fine di superare e/o chiarire taluni aspetti che magari non vengono puntualmente disciplinati nell’atto istitutivo di trust.

Ancora oggi, chi vuole costituire un trust deve, a pena di validità, richiamare una legge regolatrice straniera. Come vedremo meglio in seguito, possiamo quindi definire il trust come uno strumento giuridico che permette ad un soggetto, disponente, di trasferire la titolarità di beni ad altro soggetto, trustee, il quale è obbligato a gestirli secondo le indicazioni ed il “programma” precisati dal disponente stesso nell’atto istitutivo del trust, e ciò nell’interesse dei beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.

La legge di Jersey 

Tra le leggi straniere più conosciute in materia di trust, ricordiamo in questa sede la legge di Jersey del 1984. 

Si tratta della legge più frequentemente utilizzata negli atti di trust. Il motivo per cui viene richiamata questa normativa piuttosto che un’altra, purtroppo, nella maggior parte dei casi non viene “giustificato”. 

Chi redige in modo inesperto l’atto, infatti, magari ricorda di aver letto in altri atti il rimando a tale legge estera e, senza darsi motivazione alcuna, la ripropone nel proprio atto in fase di stesura. In realtà, la legge di Jersey è spesso utilizzata in primis perché è la più conosciuta, poi perché è nata in un Paese di common law e perciò fa propria tutta la giurisprudenza dei detti Paesi ed infine perché ha una sua storicità. Si tratta, peraltro, di una legge che si adatta molto ai trust familiari donatori, dove il disponente è il genitore ed il beneficiario è l’erede. 

Per approfondire rimandiamo al libro 

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