Le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale emanate con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 dettano in maniera analitica i principi a cui ci si deve attenere per la redazione del Bilancio Sociale.
Solo i bilanci che rispettano tali principi e le altre indicazioni contenute nelle Linee Guida potranno fregiarsi del titolo Bilancio Sociale.
Secondo le Linee guida la redazione del bilancio sociale deve attenersi ai principi di:
Rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attivita', o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attivita' rendicontate devono essere motivate;
Completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell'ente;
Trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
Neutralita': le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse;
Competenza di periodo: le attivita' e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di riferimento;
Comparabilita': l'esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore);
Chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;
Veridicita' e verificabilita': i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate;
Attendibilita': i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;
Autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di garantire la qualita' del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e garantita la piu' completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato.
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