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UNITA PRODUTTIVA E UNITÀ OPERATIVA, QUALI DIFFERENZE?

Unita produttiva e unità operativa, quali differenze?

La definizione di unità produttiva secondo l'INPS e i chiarimenti della Fondazione studi consulenti del lavoro

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In base ai principi generali introdotti con il Jobs act (legge delega di riforma del lavoro n.78 2014), l’Unità Produttiva si identifica con:

  • la sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti);  e con
  • gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa.

L’Unità Produttiva deve avere autonomia finanziaria o tecnico-funzionale  (non necessariamente entrambe)

Nel messaggio  1444-2017,  l'Inps ha anche specificato la distinzione tra unità operativa e unita produttiva ai fini delle prestazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o ai Fondi di solidarietà :

  • l' “Unità operativa” è  il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti  oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. 
  • La “Unità produttiva”, in senso stretto invece è un concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015 del Jobs act  . In questo senso  "costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti

a)   risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale,
b)   è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso,
c)   ha maestranze adibite in via continuativa.

La Fondazione consulenti del lavoro nella Circolare 2 del 2017  approfondisce il tema con particolare riguardo ai nuovi obbighi di comunicazione Uniemens e ricorda anche che  il concetto di unità produttiva nel settore edile e dell'impiantistica industriale  richiede la costituzione e il mantenimento dei cantieri per l'esecuzione di un contratto di appalto e i lavori  con una durata minima di almeno un mese (circolare  INPS n. 139/2016).

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