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COME VA APPOSTO IL VISTO DI CONFORMITÀ?

Come va apposto il visto di conformità?

Ai fini del visto di conformità 2014 va verificato il limite di compensazione per ogni singola imposta

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Il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito” (art. 1, comma 574, Legge n. 147/2013).
Come già chiarito nella Circolare n. 10/E/2014, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore ai 5.000 euro, per l'utilizzo dei crediti tributari di importo superiore a € 15.000 non è previsto espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione.
La stessa Circolare precisava, altresì, che il limite dei € 15.000 superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità si riferisce solo alla compensazione orizzontale (ossia tra crediti e debiti tributari riferiti ad imposte diverse) e non alla compensazione verticale (cioè, tra crediti e debiti relativi alla medesima imposta, ad esempio, utilizzo di un credito IRPEF per versare l'acconto IRPEF).
Inoltre, il limite di importo di 15.000 euro si riferisce a ciascuna tipologia di credito emergenti dalla dichiarazione, cioè va verificato per ogni singola imposta. Pertanto, se dalla dichiarazione dei redditi emergono due diversi crediti d’imposta rispettivamente di ammontare inferiore a 15.000 euro, ma complessivamente di importo superiore alla soglia, questi potranno essere utilizzati in compensazione senza apporre il visto di conformità.
Viceversa, l’utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore al limite di € 15.000, comporta l’obbligo di apposizione del visto su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti – utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.
Nel caso in cui il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta sia un soggetto diverso da quello che lo ha generato (ad esempio, nel caso di cessione del credito IRES nell'ambito del gruppo ex art. 43-ter, DPR n. 602/1973, oppure nell’ambito del consolidato nazionale). In tale ipotesi, secondo quanto affermato nella Circolare n. 28/E/2014, è necessario apporre il visto sia sulla dichiarazione del soggetto che utilizza il credito, sia sulla dichiarazione del soggetto che ha ceduto il credito.

Per approfondimenti sulle dichiarazioni dei redditi non perdere tutte le novità, gli aggiornamenti e la normativa contenuta nei seguenti Dossier di approfondimento: Unico società di capitali 2016 Unico società di persone 2016, Unico persone fisiche 2016

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Commenti

Armando Marzocchi - 12/10/2014

Ma se il credito derivante dalla singola imposta (ad esempio credito IVA per 16.000) viene utilizzato in due esercizi diversi (compenso 8.000 nel 2014 e 8000 nel 2015)va comunque apposto il visto?

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