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COSA SI INTENDE PER "RICONGIUNZIONE" AI FINI PENSIONISTICI?

Cosa si intende per "ricongiunzione" ai fini pensionistici?

La ricongiunzione retributiva riunisce in un istituto tutte le posizioni maturate in gestioni diverse

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La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire  tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.,
La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La disciplina della ricongiunzione è regolata dalle sequenti leggi:
  • la Legge 29/1979 per i  trasferimenti tra INPS, ex INPDAP, ex ENPALS, INPGI, Gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi e i fondi aziendali sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • la legge 45 del 1990  sui  trasferimenti di contributi tra Casse dei liberi  professionisti e le gestioni di previdenza obbligatorie.
  • Il Decreto Legislativo n.184 del 30 aprile 1997 ha poi ampliato la possibilità anche a chi  non abbia maturato in alcuna delle predette forme il diritto a pensione, e che scelgano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo.

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