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TASI 2017: COS'È E COME SI CALCOLA?

TASI 2017: cos'è e come si calcola?

La Tasi è il tributo comunale sugli immobili per i servizi indivisibili. Ecco chi la paga, come si calcola, e quando si paga.

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Ultimi giorni per i controlli su IMU e TASI. Venerdì 16 giugno infatti scade il termine per il versamento delle tasse sugli immobili. In questo approfondimento vediamo cos'è la TASI, chi la deve versare, chi ne è escluso e come si calcola.

- TASI: cos'é?

La Tasi è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali sostengono le spese per l'illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Proprio per il fatto che il servizio è reso a tutti i cittadini non è possibile distinguere chi sia il diretto beneficiario e pertanto il tributo viene pagato da tutti i cittadini. E' stata istituita come parte della imposta comunale unica IUC, insieme all'IMU (per i beni immobili diversi da quelli di residenza) e alla TARI (per il servizio di trasporto rifiuti) dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd.Legge di stabilità 2014.

- TASI: chi la paga?

Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte edificabili e non, a qualunque uso adibiti.
Dal 2016 la TASI non è più dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle cd. di lusso con categoria catastale A/1, A/8, A/9.

L’imposta è dovuta sia dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) che dall’occupante in tutti i casi in cui l’immobile è dato in locazione.
I due soggetti sono comunque titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del titolare del diritto reale.
Spetta al Comune stabilire le quote: in caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la TASI è dovuta dal titolare del diritto
reale nella misura del 90% e dall’occupante nella misura del 10%.

- Casi di esclusione
Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla TASI negli anni 2014 e 2015, mentre la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia dalla TASI (diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale.

Non possono essere in ogni caso considerati come prima casa, ai fini dell’esenzione da IMU, gli appartamenti accatastati nelle categorie che contraddistinguono gli immobili di lusso, ossia:

  • A/1 - appartamenti signorili;
  • A/8 - ville;
  • A/9 - castelli.

Sono esclusi anche i terreni agricoli

- TASI: come si calcola?

IMU e TASI bloccate per il secondo anno consecutivo. La legge di bilancio per il 2017 ha infatti confermato le disposizioni in vigore lo scorso anno per cui i comuni non posso aumentare le aliquote rispetto a quelle deliberate nel 2015.

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, ma i comuni possono ridurla fino all’azzeramento.
Nella determinazione delle aliquote della TASI i comuni incontrano il limite massimo secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 6‰ per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e il 10,6‰ per gli altri immobili.

Per il calcolo dell'imposta, l'aliquota fissata dal Comune va applicata, come per l'IMU, sulla rendita catastale, rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i valori relativi alla specifica categoria catastale:

Categoria catastale

Coefficiente

Descrizione

Da A/1 a A/11 (escluso A/10)

160

(abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi

A10

80

Uffici o studi privati

Da B1 a B8

140

Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli, ..

C/1

55

Negozi e botteghe

C/2, C/6, C7

160

Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie

C/3, C/4, C/5

140

Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari

Da D/1 a D/10 (escluso D/5)

65

(*)

D/5

80

Istituti di credito, cambio e assicurativi

(*) per il trattamento dei coefficienti per i fabbricati con categoria catastale D leggi il decreto del MEF del 14 aprile 2017

In caso di possesso inferiore all'anno la TASI va calcolata applicando le regole dell’IMU ossia conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. Anche per quanto riguarda la suddivisione dell'importo in due rate si seguono le regole dell'IMU . Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell’imposta dovuta su otto dodicesimi, corrispondenti agli otto mesi di possesso del bene

 - Tasi: quando si versa?

Le scadenze  a regime sono 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda.  E' consentito il pagamento della TASI  anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Per sapere di più sulle modalità di pagamento e i codici tributo leggi: Come e quando si effettua il versamento TASI

Tag: NUOVA IMU 2022 NUOVA IMU 2022 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023

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