- 16 giugno per la prima rata (pari 50% del tributo dovuto per l’intero anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente)
- 16 dicembre per la seconda (a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente).
E' consentito il pagamento della TASI anche in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
| Scadenza saldo TASI 2019 | 16 dicembre 2019 |
| Codice tributo | Descrizione |
| 3958 | Tasi, abitazione principale e relative pertinenze |
| 3959 | Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 3960 | Tasi, aree fabbricabili |
| 3961 | Tasi, altri fabbricati |
| 3962 | Tasi, interessi |
| 3963 | Tasi, sanzioni |
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