No. Poiché il reddito dell’abitazione principale dal 2012 è soggetto ad Imu e non più ad Irpef (per effetto del principio di sostituzione), tale valore ( rendita tatastale rivalutata) non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi non è possibile applicare la deduzione nella dichiarazione dei redditi. Occorre solo fare attenzione al caso di una abitazione principale parzialmente affittata. Infatti, in caso di:
- abitazione principale “parzialmente locata” per l’intero anno (caso 1), se la rendita è pari o superiore al canone, è dovuta soltanto l’IMU, con conseguente non applicazione della deduzione IRPEF per l’abitazione principale;
- intera abitazione principale locata per una parte dell’anno (caso 2), è necessario suddividere il periodo di imposta in 2 parti distinguendo tra:
- la parte d’anno in cui l’abitazione è locata;
- la parte d’anno in cui l’abitazione non è locata. In tal caso, il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo e la relativa deduzione IRPEF non può essere applicata.