Le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione di promozione e di consolidamento generale e indiretto degli affari dell’impresa con attività che solo indirettamente portano ad un incremento delle vendite. Le spese di pubblicità e di propaganda in senso stretto sono invece le spese che l’Azienda sostiene per portare a diretta conoscenza dei Clienti e del mercato i propri prodotti nell’intento di stimolare le vendite. Le predette spese hanno, inoltre, una disciplina fiscale differente, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del TUIR:
• le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili, alternativamente:
- nell'esercizio in cui sono state sostenute;
- in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi;
• le spese di rappresentanza sono deducibili, per un ammontare pari ad 1/3, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
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