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GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI POSSONO CONSIDERARSI ASSIMILATI ALLE PROCEDURE CONCORSUALI RELATIVAMENTE ALLE PERDITE SU CREDITI?

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono considerarsi assimilati alle procedure concorsuali relativamente alle perdite su crediti?

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L’articolo 182-bis della legge fallimentare in materia di “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, così come sostituito dal decreto legislativo n. 169 del 2007, ha previsto una procedura semplificata a carattere stragiudiziale sfociante in un accordo, stipulato dal debitore con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la cui efficacia è garantita dal provvedimento di omologazione del Tribunale (cfr. circolare n. 40/E del 2008).
La disciplina in esame, non è stata recepita, tuttavia, dal legislatore fiscale all’interno dell’articolo 101, comma 5 del TUIR. Pertanto ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, si ritiene che alle perdite su crediti generatesi a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti, non sia applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nel citato c. 5 dell’art. 101 del TUIR.
La conferma è arrivata anche dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2009.

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