Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio d’esercizio, il costo storico ma sarà rappresentato dal valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti, al netto degli oneri diretti di realizzo.
Per quanto riguarda le passività, parimenti si adotta un unico criterio: il valore di estinzione dei debiti (al lordo degli eventuali oneri necessari per l’estinzione).
Si tratta di precisazioni contenute nel principio contabile nazionale OIC n. 5 - Giugno 2008.
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