Con il comma 898, art.1 della Legge di stabilità 2016, (L.208/2015) è stato nuovamente modificato l'art. 49, comma 1, del D.lgs 231/2007 sull'antiriciclaggio, facendo aumentare il limite per l'utilizzo del denaro contante. In particolare dal 1°gennaio 2016, data di entrata in vigore della norma, il limite all’uso dei contanti è di 3.000 euro per i trasferimenti effettuati con:
Le principali eccezioni al limite di 3.000 euro per l'utilizzo del denaro contante sono:
Si ricorda che il trasferimento di importi superiori al limite vigente e' vietato anche se effettuato con piu' pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati → cioè non è possibile pagare in contanti 2.900 euro prima e 1.100 euro poi per sostenere un'unica spesa di 4.000 euro.
Nel caso in cui non si rispetti il limite di 3.000 euro per l'utilizzo dei contanti è prevista una sanzione amministrativa che oscilla :
La normativa precedente
Fino al 31/12/2015 la soglia massima al di sopra della quale non era possibile effettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore era 999,99 euro. Tale norma era finalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività criminose e favorire l'emersione di base imponibile. Il limite non si applicava sui versamenti o prelevamenti sui propri conti correnti.
La riduzione del limite (prima di 2.500 euro) era stata introdotta dal Decreto SalvaItalia n.201/2011, convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214.
Riferimenti normativi
Art. 1 comma 898 L. 208/2015. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro mille».
Art.1 comma 904 L. 208/2015. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
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