L’esercizio di una limitata attività commerciale, di solito finalizzata all’autofinanziamento, può essere consentito anche nell’ambito degli enti non lucrativi, purché non diventi prevalente.
La verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto all’attività solidaristica non profit deve essere compiuta con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
L’art. 149 del testo unico delle imposte sui redditi individua alcuni “indici” da cui è possibile desumere la prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale:
• la prevalenza dei beni destinati all’attività commerciale rispetto a quelli destinati all’attività prevista dallo statuto;
• la prevalenza dei proventi o dei redditi derivanti dall’esercizio di attività commerciali rispetto agli introiti derivanti da, o connessi con, l’attività istituzionale (compresi i contributi, le sovvenzioni e le quote associative);
• la prevalenza delle spese inerenti all’esercizio di attività commerciali rispetto al totale delle spese dell’ente.
Tali parametri rappresentano solo “indici di commercialità” e non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale.
La perdita della qualifica di ente non commerciale ha effetto dal periodo di imposta in cui l’attività commerciale viene esercitata in via prevalente.
Visita la nostra sezione dedicata al Terzo Settore con Software, ebook e Formulari sempre aggiornati, tra questi ti segnaliamo in particolare:
- Guida alla gestione dei volontari nel Terzo settore
- Enti del Terzo settore: Regimi contabili, Iva e Imposte dirette (2024)
- Gli enti religiosi nel terzo settore (eBook 2023)
- Revisione legale Bilancio degli Enti del Terzo Settore (2024)
- Raccolta fondi per gli Enti del Terzo Settore (eBook)
- Bilanci e rendiconti enti del terzo settore 2024 (e-book)