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QUANDO NEL SETTORE AGRICOLO IL REDDITO SI APPLICA SECONDO LE NORMALI REGOLE DEL REDDITO DI IMPRESA?

Quando nel settore agricolo il reddito si applica secondo le normali regole del reddito di impresa?

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Le regole di determinazione del reddito d’impresa trovano applicazione, nel settore agricolo, nei seguenti casi:
• esercizio di attività connesse eccedenti i limiti previsti dall’articolo 32, comma 2, lettera c);
• esercizio di attività commerciale pura.
Ad esempio nel caso in cui un soggetto si occupi dell’acquisto di prodotti agricoli (ad esempio frutta) presso un imprenditore agricolo per la successiva rivendita al pubblico l’attività che ne risulta si qualifica come attività commerciale e, in quanto tale, assoggettata alle regole di determinazione del reddito d’impresa.
Della stessa natura è il reddito che si origina dalla vendita di un prodotto (ad esempio, vino) ottenuto dalla trasformazione di materia prima (ad esempio, uva) acquistata interamente presso terzi; in tale esempio, infatti, il soggetto che produce vino non svolge alcuna attività di natura agricola, né diretta (coltivazione del fondo), né connessa (produzione di vino con uva ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo svolta in prima persona), per cui mancano i presupposti affinché tornino applicabili le regole di determinazione del reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir.
Ne deriva che l’attività in questione viene tassata secondo le disposizioni che regolano il reddito d’impresa.
Il decreto del Ministero Finanze del 26/10/07 pubblicato sulla G.U. 13/11/07  n.264 ha aggiornato la tabella delle attività che possono formare oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art.32 del Tuir.
Si tratta della produzione di carne essiccata; di salsicce e salami, di disidratazione di  erba medica, di raffinazione e confezionamento di miele e di conservazione del  pesce, crostacei e molluschi, anche mediante congelamento, oltre alla produzione di filetti di pesce.
 
Nota: La facoltà per le società agricole di determinare il reddito secondo le regole catastali è stata abolita dall’art. 1, comma 513 della L. 228/2012 con effetto dal 1° gennaio 2013. Quindi, le società agricole commerciali e quelle costituite nella veste giuridica di società cooperative, non possono più optare per la tassazione basata sui redditi fondiari, di cui all’articolo 32 del Tuir, ma devono determinare il proprio reddito ai sensi degli articoli 55 e seguenti del Tuir, ossia come reddito d’impresa.

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