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DETRAZIONI UNICO : GLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Detrazioni Unico : gli interventi per il risparmio energetico

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L'Agenzia delle Entrate con la circolare del 31/05/2007 n. 36 ha introdotto la detrazione d'imposta del 55% per gli interventi del risparmio energetico previsti dal comma 344 al 349 della Legge Finanziaria 2007.
Le agevolazioni fiscali riguardano la realizzazione di determinati interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati in edifici esistenti .

La detrazione di imposta è del 55% delle spese sostenute entro il 2007 da ripartire in 3 rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione fruibile stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

Soggetti Interessati
La detrazione è rivolta a tutti i soggetti residenti e non residenti a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.
In particolare possono fruire della detrazione:
  • le persone fisiche , gli enti ed i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo Unico delle Imposta sui Redditi di qualsiasi categoria catastale
  • i soggetti titolari di reddito di impresa di qualsiasi categoria catastale.

Rientrano quindi nel campo di applicazione della normativa le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i soggetti che conseguono reddito di impresa.
Condizione necessaria per poter fruire della detrazione è l'effettivo sostenimento delle spese e che queste siano rimaste a carico; il contribuente deve inoltre possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari individuati ai sensi dell'art. 5 comma 5 del TUIR.


Edifici
La categoria dei fabbricati oggetto della detrazione non ha restrizione, quindi si comprende qualsiasi categoria catastale ; il campo di applicazione è ampio ed infatti comprende anche i fabbricati rurali e quelli strumentali. Una limitazione però consiste nella circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti.

Il decreto n. 311 del 29/12/2006 (attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) sottolinea come la finalità della norma sia quella di potenziare le incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per favorirne la riqualificazione energetica escludendo la fase di costruzione dell'immobile.

Gli edifici devono presentare specifiche caratteristiche come ad esempio:
- essere già dotati di impianto di riscaldamento
- nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento delle stesse, il beneficio è compatibile con la realizzazione di un impianto termico centralizzato ; nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione.

1) Interventi agevolati ammessi in detrazione

Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
Sono compresi tra questi interventi quelli che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore ad almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007. Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate.
A differenza delle altre tipologie di intervento, per questa agevolazione l'intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare le parti o le unità di edifici esistenti interessate.

Non ci sono specifiche indicazioni normative rispetto a cosa comprende tale tipo di intervento quindi è compreso qualsiasi intervento o insieme di interventi che incide sulla prestazione energetica dell'edificio. Il limite massimo di detrazione per questo tipo di intervento è di 100.000 euro.

Interventi su strutture opache e su infissi
Tali interventi consistono, sostanzialmente, in interventi di riqualificazione energetica , attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti, finestre, comprensive di infissi che presentino requisiti di trasmittanza (dispersione del calore) nell'allegato D del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007.

Installazione di pannelli solari
Il comma 346 della Legge Finanziaria elenca le caratteristiche dell'installazione per poter usufruire dell'agevolazione: si tratta di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed università. Tale elenco non è esaustivo ma indica che i bisogni soddisfatti possono riguardare non solo la sfera domestica ma anche l'ambito commerciale , ricreativo o socio-assistenziale. Per tali interventi il valore massimo della detrazione è 60.000 euro.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sono comprese in questo tipo di interventi le sostituzioni integrali o parziali degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto.

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2) Adempimenti da rispettare per la detrazione del 55%

La procedura per fruire della detrazione del 55% è contenuta nell'art. 4 del D.M. 19/02/2007 e ricalca quanto previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

In linea generale sono ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale: non sussiste l'obbligo di inviare al Centro Operativo di Pescara la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Non deve essere inviata neanche la comunicazione di inizio lavori all'ASL, a meno che questo adempimento si renda necessario in funzione dell'osservanza delle norma in materia di tutela della salute e di sicurezza nel luogo di lavoro.
Un condizione che deve essere rispettata consiste invece nell'indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento.
Ai sensi dell'articolo 4 i contribuenti devono:
  • acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti dal medesimo decreto;
  • trasmettere telematicamente per raccomandata all'ENEA entro 60 giorni dalla fine dei lavori, comunque non oltre il 29 febbraio 2008 copia dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio; (ENEA Dipartimento ambientale, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese 301, 00123 Santa Maria di Galeria, Roma).
  • trasmettere all'ENEA la scheda informativa relativa agli interventi realizzati redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio in cui sono stati eseguiti i lavori, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito nonché il relativo costo;
  • I soggetti che non sono titolari di reddito di impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale;
  • conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria la asseverazione, la ricevuta della documentazione inviata all'ENEA nonché le fatture e le ricevute del bonifico bancario.

La documentazione richiesta precedentemente deve essere rilasciata da tecnici abilitati intendendo i soggetti abilitati alla progettazione degli edifici ed impianti all'articolo 1 comma 6 del decreto.

spese che danno diritto all'agevolazione
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione sono indicate dall'articolo 3 del DM 19.02.07.
In particolare sono indicate tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali , possono poi ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie.
In relazione alla riduzione della trasmittanza termica sono evidenziate le seguenti spese detraibili:

  • interventi che comportino una trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio comprensivi delle opere di fornitura e messa in opera del materiale coibente e forniture e messa in opera di materiali ordinari e demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
  • interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre ;
  • Interventi impiantistici riguardo la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda.

Rispetto il profilo temporale sono detraibili le spese riferibili al periodo di imposte 2007 in particolare, per i soggetti non titolari di reddito di impresa sono detraibili le spese per le quali il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Mentre per i soggetti titolari di redditi di impresa sono detraibili le spese imputabili al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

3) Le caratteristiche della detrazione 55%

L\'agevolazione prevista consiste in una detrazione dall'imposta lorda sia sull'Irpef sia sull'Ires in misura pari al 55% delle spese sostenute nel 2007.
La detrazione deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo da far valere nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due successivi.

La Legge Finanziaria non stabilisce il limite di spesa al quale commisurare la detrazione ma indica il limite massimo del beneficio , gli importi di 100.000 euro, 60.000 euro e 30.000 euro stabiliti in relazione ai singolo intervento, rappresentano il limite massimo del risparmio di imposta ottenibile mediante la detrazione.

Limite massimo di detrazione deve ritenersi rispetto all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e quindi andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere effettivamente sostenuto.
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