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AUTOVEICOLI - LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Autoveicoli - la deducibilità dei costi per professionisti e imprese

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La Finanziaria 2007 e il Collegato hanno cambiato radicalmente il regime di deducibilità dei costi degli automezzi delle imprese e professionisti, con effetto dal 2007. Alcune risposte alle domande più frequenti.

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1) Le imprese possono dedurre le spese per l'acquisto e la manutenzione degli automezzi?


Per il regime dei veicoli non strumentali il collegato alla Finanziaria 2007 ha modificato radicalmente il trattamento fiscale applicabile a tali veicoli da parte degli esercenti attività d'impresa, prevedendo per gli stessi un regime di totale indeducibilità sia per quanto riguarda il costo d'acquisto, sia per le relative spese di gestione.


Per la definizione di strumentalità la Circ. n. 1 del 19/1/2007 ha confermato quanto già sostenuto con la circolare n. 48 del 1998, secondo cui sono da intendersi tali quelli senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata. (es. taxi)
Per effetto della nuova formulazione della norma, i veicoli non strumentali appartenenti ad una delle categorie di mezzi di trasporto indicati dall'articolo 164 del Tuir (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori), sono caratterizzati fiscalmente da un regime di totale indeducibilità. Tale trattamento fiscale si applica a prescindere dal titolo giuridico mediante il quale l'impresa utilizza il mezzo di trasporto (ad esempio, leasing o di noleggio).
La norma si applica già dall'esercizio in corso al 3 ottobre 2006

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2) In che misura sono deducibili l'ammortamento e le spese degli autoveicoli per gli esercenti arti e professioni?


Il collegato alla Finanziaria 2007 ha modificato con effetto dall'esercizio 2006 la percentuale di deducibilità dei i veicoli per gli esercenti arti e professioni riducendola dal 50 per cento al 25 per cento.
La deducibilità è ammessa limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato.
Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro 2.065,83 per i ciclomotori.
Se i beni i sono utilizzati in locazione finanziaria non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati; se i beni sono utilizzati in locazione o noleggio non si tiene conto del costo che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori.
I limiti predetti con riferimento al valore dei contratti di locazione finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno.

3) Quali sono le caratteristiche che i veicoli devono possedere per essere considerati autocarri?


Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006, emanato in esecuzione dell'articolo 35, comma 11, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha individuato le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.
Si tratta dei veicoli che pur immatricolati o reimmatricolati come N1 abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe 0), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
Pt (KW) > 180
Mc - T(t)
Per espressa previsione del menzionato articolo 35, comma 11, del d.l. n. 223 del 2006, i veicoli con le caratteristiche su indicate dovranno essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del Tuir ai fini delle imposte dirette (indeducibilità per le imprese, deducibilità al 25% per i professionisti, 80% per gli agenti).
Tale disposizione si applica già dal 2006.

4) Se l'auto viene data in uso al dipendente, qual'è l'importo detraibile?


Il Collegato alla Finanziaria 2007 ha inserito all'art. 164 del TUIR una nuova lettera la b-bis che prevede che per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.
Inoltre non rileva più ai fini della deducibilità l'uso dell'auto da parte dei dipendentii per la maggior parte del periodo d'imposta.
Quindi, ai sensi della nuova lettera b-bis), l'impresa potrà unicamente dedurre dal proprio reddito l'importo corrispondente al fringe benefit portato a tassazione in capo al dipendente.
Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente.
In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l'importo complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo.
La modifica ha effetto già dall'esercizio in corso al 3 ottobre 2006.

5) Qual è il reddito (benefit) per il dipendente nel caso di concessione in uso dell'autovettura aziendale?

Bisogna distinguere a seconda della tipologia di utilizzo concordato tra datore di lavoro e dipendente.
Nell'ipotesi di uso esclusivamente personale il benefit da tassare in capo al dipendente sarà costituito dal valore normale del servizio concessogli:
generalmente la misura dello stesso è determinata in funzione delle tariffe di noleggio a lungo termine.
Nel caso invece di uso esclusivamente aziendale nessun benefit sarà da imputare al dipendente per l'impiego del citato mezzo.
Infine qualora ne venga previsto un uso promiscuo il Collegato alla Finanziaria 2007 ha modificato la percentuale del costo forfettario, risultante dall'applicazione delle tabelle ACI, che concorre alla formazione dell'imponibile dal 30 al 50%.
Per determinare il benefits derivante dall'uso promiscuo dei dipendenti delle auto aziendali si deve assumere il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali messe a disposizione periodicamente dall'ACI.
Essendo il valore del fringe benefit fissato forfetariamente su base annuale, l'importo da far concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Se il dipendente corrisponde un canone o un prezzo per il godimento del veicolo in uso promiscuo, il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra il valore forfetario determinato secondo il calcolo sopra descritto e quanto corrisposto dal lavoratore.
La modifica ha effeto dal 2007
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