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IL REGIME SPECIALE IVA PER L'AGRICOLTURA: COME CALCOLARE L'IVA DA VERSARE

Il regime speciale IVA per l'agricoltura: come calcolare l'Iva da versare

Gli agricoltori godono di un regime speciale Iva e di un esonero da adempimenti se il volume di affari non supera i 7000 euro.

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Il regime speciale Iva è per gli agricoltori il regime normale che si applica a tutti indistintamente, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime Iva normale. Altra eccezione è il regime di esonero previsto per chi ha un volume di affari inferiori a 7.000,00 euro.

Il regime speciale Iva per gli imprenditori agricoli è contenuto nell'art. 34 del  D.P.R. n.  633/1972, e consiste in un regime speciale di detrazione dell’Iva.

L'Iva in detrazione non avviene in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli (N.B. alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016).

1) A chi si applica il regime speciale agricolo

Il regime speciale è il regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, resta comunque salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.

Il regime in esame è applicabile se congiuntamente vi sono i seguenti elementi:

- Presupposto oggettivo: il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al Dpr 633/72; vi rientra anche la commercializzazione di prodotti agricoli acquistati, da parte di imprese agricole, presso terzi, purché non sia prevalente rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;

Il regime speciale si applica anche:
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
• alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l’ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo. 

- Presupposto soggettivo: sono ammessi a tale regime i produttori agricoli in senso stretto, cioè i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c.  e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente; 

-   gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

-  le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci. 

Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di  prodotti agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione  che il loro acquisto sia stato assoggettato ad Iva.

2) In cosa consiste il regime speciale Iva per gli agricoltori

Il regime prevede che l'Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni venga detratta non in modo analitico (cioè con riferimento all'imposta effettivamente addebitata dai fornitori o corrisposta in dogana) ma in modo forfetario, nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle cessioni di prodotti agricoli effettuate, di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto ministeriale.

La detrazione forfetizzata non spetta:

- per le cessioni di prodotti il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad Iva se il conferente, il donante o il cedente applica il regime normale e ha quindi già detratto l'Iva sull'acquisto originario
- se la cessione ha ad oggetto prodotti non ricompresi nella Tabella A, parte I
- per le prestazioni di servizi

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3) Come si calcola l'Iva da versare nel regime speciale agricolo

Esempio di un vivaio che cede piante ornamentali per 10.000,00 euro + Iva

Aliquota Iva da applicare sull'imponibile - 10% - Iva dovuta euro 1.000,00

Iva a detraibile applicando la percentuale di compensazione del 4% - euro 400,00

Iva da versare a debito euro 600,00
 
-----------------------------------------------
 

4) L'art. 34 del DPR 633/72

In vigore dal 12 agosto 2018

Art. 34. (Regime speciale per i produttori agricoli).

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

2. Si considerano produttori agricoli:

a) i soggetti che esercitano le attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita' di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche' di allevamento di rane;

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario. (79)

5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.

I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni. (178) ((187))

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura puo' essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e' consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche' alle societa' consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche' le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12.

Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo. -------------

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Commenti

Antonella - 07/08/2019

Buongiorno, azienda vitivinicola con iva agricola e % di compensazione su vendita vini. Emettono una fattura di acconto e successivamente la fattura a saldo con consegna articoli. Sulla fattura di acconto va la % di compensazione o è sufficiente sulla fattura finale col dettaglio articoli? Grazie per la risposta

Marco - 28/03/2019

Salve a tutti, sono un dipendente privato (sviluppatore software in una azienda manufatturiera) full-time (con una laurea in scienze ambientali, quindi non strettamente correlata all'agricoltura) e nel tempo libero vorrei coltivare un orto sia per uso personale che venderne i frutti... Vorrei sapere se posso aderire al "regime di esonero" e se per fare ciò è necessario aprire partita IVA ed iscrivermi al registro delle imprese. E' ciò incompatibile con la mia attività principale come dipendente privato? Se ciò non è posibile in quali altri modi potrei iniziare questa attività? Grazie!

ANNA VINCIGUERRA - 29/03/2018

Buonasera, un azienda in regime speciale iva ha acquistato nel 2009 macchinari agricoli , non riprendendo l'imposta. Adesso considerato l'andamento vuole vedere questi beni (trattore, decespugliatore ecc) . La domanda è : par la vendita di essi l'iva va applicata e versata? Grazie anticipatamente Anna Vinciguerra

ANNA VINCIGUERRA - 29/03/2018

Buonasera, un azienda in regime speciale iva ha acquistato nel 2009 macchinari agricoli , non riprendendo l'imposta. Adesso considerato l'andamento vuole vedere questi beni (trattore, decespugliatore ecc) . La domanda è : par la vendita di essi l'iva va applicata e versata? Grazie anticipatamente Anna Vinciguerra

Rinaldo Sorgenti - 27/03/2018

Qual'è l'attuale Aliquota IVA applicabile per la cessione di Fertilizzanti, ammendanti e similari agli Operatori del Settore Agricoltura?

mauro - 14/12/2017

Siamo un'azienda agrituristica che trasforma per conto terzi frutta e ortaggi. L'Iva che si applica è del 10% o del 22%

Sereno Menghi - 17/10/2017

B.Giorno, OK regime agevolato, ma se l'az. agricola commercializza un'infinità di prodotti da orto-giardino-strutture per giardion e fatturerà oltre i 7000 €. ma mensili, cosa avviene? Non è un caso inventato... Saluti. S. M.

Antonio - 23/05/2017

Sono un produttore agricolo olivicolo in regime speciale iva con fatturato superiore ai 7000 €uro, volevo chiedere se oltre all'invio della Comunicazione Polivalente Spesometro devo inviare anche la comunicazione Liquidazione periodica IVA o per questo adempimento sono esentato. Durante l'anno corrente ho solo una fattura di acquisto e NESSUNA fattura di vendita

maria - 04/05/2017

una società in accomandita svolge attività agricola in regimespeciale ai fini Iva e in semplificata ai fini reddito. Deve applicare il regime per cassa previsto per le semplificate?

sara - 27/04/2017

Buongiorno, mio padre coltiva mais e soia, ed è a regime forfettario. In che modo calcolo l'IVA in detrazione, se è da calcolare? In che percentuale? E poi, se abbiamo ricevuto una fattura esente IVA è da indicare nella sezione 3-A del modulo versamento IVA o non serve? Come si compilano i quadri VL per la determinazione dell'IVA? Grazie.

BARBARA - 06/04/2017

SE UN ESONERATO ACQUISTA DAL PORTOGALLO ED ESSENDO ISCRITTO AL VIES NON APPLICANO L'IVA COMUNITARIA . A LIVELLO DI INTRA COSA DEVE FARE ? L'INTRA 12 IN SUPER RITARDO ? E DOVRA' PAGARE DELLE SANZIONI. GRAZIE

Giambattista - 12/01/2017

l'art 34 del DPR n.633 prevede l'applicazione del regime speciale per la cessione dei prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al predetto decreto, come mai viene applicato il regime speciale alla cessione di prodotti compresi nella parte III della tabella ? Uva per esempio? E' quello che succede nella mia zona, grazie

roberto - 01/04/2016

Sono un piccolo produttore agricolo il cui volume d'affari non supera i 7000€ infatti non emetto fattura. Sono tenuto anche io alla presentazione dello spesometro?

Paola - 25/02/2016

Per un produttore agricolo in regime speciale è stato elevato verbale perchè non ha emesso lo scontrino fiscale che deve fare? La legge dice che non è tenuto ad emetterlo ai privati ma solo a emettere fattura se richiesta

giuseppe - 18/01/2016

un pensionato puo' aprire p.i. agricola e chiedere opzione regime di esonero? deve versare ulteriori contributi inps???

patrizio - 13/09/2015

buongiorno, gentilmente volevo sapere se il segime di esonero (volume affari <7.000 € esiste ancora o è stato abrogato e quali sono gli adempimenti da utilizzare.grazie tante

Silvia - 28/07/2015

Buonasera,sono un azienda agricola in regime speciale,per cui non ho l obbligo di emissione dello scontrino fiscale x la vendita dei miei prodotti. Per quanto riguarda i prodotti che mi faccio trasformare da terzi,come il succo di mela fatto con le mie mele o le marmellate fatte con la mia frutta, sono esonerata ugualmente dall emissione dello scontrino? Ovviamente vengono conteggiati in colonna separata nei corrispettivi.

stefano - 08/02/2018

buon giorno un informazione un produttore di limoni che non supera i 7.000 € annuo, ha bisogno di aprire la partita iva?

Vittorio - 22/06/2015

Buongiorno, mio padre ha il regima dell'IVA agricola, con fatturato maggiore di 7000 €. Mi padre deve ristrutturare il capannone e l'impresa ha detto che non potrà detrarre IVA dei lavori in quanto il regime dell'IVA agricola non prevede le detrazioni. E' esatto? Grazie.

Damiano - 10/04/2017

Esatto. L'iva sugli acquisti non può essere detratta.

Marco Lorenzetti - 11/06/2015

Buongiorno. Sono un nuovo allevatore di lumache. Non prevedo di superare i 7000 euro di reddito per questo anno e volevo sapere, in caso di vendita del prodotto ai ristoranti, qual'è la percentuale IVA da mettere in fattura, sapendo che l'aliquota è del 10%, ma la percentuale di compensazione è del 4%. da una vostra risposta sopra mi pare di capire che si deve scrivere 4% (commento 'Paolo' del 25/05/2015). E' così? Grazie mille in anticipo per la risposta.

Paolo - 26/05/2015

Nel caso di lumache che percentuale si applica. Ma per non incorrere in sbagli, potrebbe essere applicata, comunque, l'iva al 10 %. Ormai che ci sono volevo fare un'altra domanda: sono un dipendente di un'azienda con la mia posizione INPS, ma devo versare i contributi anche per prendendo la P.IVA per essere imprenditore agricolo in regime di esonero? Grazie

Paolo - 26/05/2015

Nel caso di lumache che percentuale si applica. Ma per non incorrere in sbagli, potrebbe essere applicata, comunque, l'iva al 10 %. Grazie

Paolo - 25/05/2015

Buonasera, volevo farve una domanda: sono un imprenditore agricolo in regime di esonero e vendo i miei prodotti ad un ristorante, l'iva da considerare nelle autofatture è del 10%? Grazie

Luigia Lumia - 25/05/2015

L’acquirente emette l’autofattura applicando la percentuale di compensazione forfetaria (e non l’aliquota ordinaria). Le aliquote di compensazioni sono diverse a secondo dei prodotti ceduti.

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