HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

/

10 FEBBRAIO 2006 - UN'OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

10 febbraio 2006 - un'opportunità da non perdere

Ascolta la versione audio dell'articolo

0nlus e Associazioni in corsa per la presentazione della domanda per il 5 per mille, si avvicina la scadenza ...

1) Destinazione del 5 per mille


E' stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 22 di venerdì 27 gennaio 2006 il previsto d.p.c.m. che rende operativo il meccanismo del 5 per mille IRE da destinare, tra gli altri, ai soggetti della promozione sociale, del volontariato e della ricerca di cui all'art. 1, comma 337, legge finanziaria 2006.

In base alle disposizioni emanate, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000,gli enti di volontariato e le Onlus interessati ad essere iscritti nell'elenco dei beneficiari, dovranno trasmettere istanza all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica riempiendo l'apposito modello (clicca qui) scaricabile anche dal sito web dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

La domanda dovrà essere trasmessa entro il 10 febbraio 2006, pena l'esclusione dall'elenco. Ovviamente, trattandosi di trasmissione telematica, si dovrà operare attraverso un soggetto abilitato ai sensi della normativa vigente (dottori commercialisti, consulenti del lavoro ecc.).

E' previsto che entro il 20 febbraio l'Agenzia pubblichi sul proprio sito l'elenco dei soggetti, come da relative istanze, indicando denominazione, sede e codice fiscale di ciascun soggetto. Qualora vi siano errori di iscrizione, il legale rappresentante dell'ente interessato (o suo delegato) può comunicare la correzione presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, entro e non oltre il 1 marzo 2006.
L'elenco dei soggetti, con le eventuali correzioni richieste, è ripubblicato in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate, sempre sul suo sito, entro il 10 marzo 2006.

Vi è un ulteriore adempimento da osservare per accedere concretamente alla ripartizione delle eventuali somme ad essi destinate dai contribuenti: entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dovranno inviare, con raccomandata A/R alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegando fotocopia di valido documento di identità del dichiarante) che confermi la persistenza dei requisiti per l'accesso ai benefici. La dichiarazione deve essere conforme al modello allegato al d.p.c.m. Insieme alla dichiarazione deve essere inviata la copia della ricevuta telematica della domanda di iscrizione all'elenco.

Ricordiamo che il criterio individuato per il 5 per mille si fonda su un principio meramente opzionale, totalmente diverso da quanto previsto per l'otto per mille. Infatti, mentre nel caso dell'otto per mille la mancata scelta da parte del contribuente produce una ripartizione della somma non destinata in proporzione alle scelte esplicitate, la mancata firma sulla casella del 5 per mille produrrà la non destinazione della somma, che rimarrà acquisita allo Stato nel capitolo tassazione diretta.

Per una sintesi di tutte le Novità sulla Riforma fiscale e quindi anche sulle novità per i dichiarativi ti segnaliamo gli eBook

e un utile tool in excel:

Visita la nostra collana I Pratici di Fisco e Tasse

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI PERSONE FISICHE 2024 · 27/03/2024 Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

Dichiarazioni dei redditi 730/2024 e Redditi PF 2024: ecco le regole per la deducibilità delle spese sanitarie per persone con disabilità

Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

Dichiarazioni dei redditi 730/2024 e Redditi PF 2024: ecco le regole per la deducibilità delle spese sanitarie per persone con disabilità

Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

Le spese funebri e la dichiarazione precompilata 2024. Quali spese sono automaticamente indicate

Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

Il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore: istruzioni per il 730/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.