Secondo il quinto comma dell’articolo 1129 c.c., sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
È evidente come sia di pubblico interesse poter risalire con immediatezza al nominativo e al recapito del soggetto chiamato per legge a rappresentare il condominio nei rapporti con i terzi.
Spesso questo tipo di informazioni sono di difficile reperimento.
Si pensi al caso di un terzo che abbia un infortunio su una parte comune e che debba quindi mettersi in contatto con il rappresentante del condominio al fine di far valere le sue ragioni.
Si consideri, inoltre, l’esigenza della Pubblica Autorità di individuare con immediatezza il soggetto referente per le problematiche inerenti al condominio, soprattutto in caso di calamità naturali o di eventi che possano compromettere la staticità dell’edificio.
Tale individuazione è essenziale per consentire l’esecuzione tempestiva degli interventi di manutenzione e per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica e privata.
La realizzazione e l’affissione della targa identificativa non rappresentano un onere personale dell’amministratore, né un costo che egli debba sostenere a titolo privato.
Si tratta, invece, di una spesa che rientra pienamente tra gli oneri ordinari del condominio, al pari di tutte quelle attività necessarie a garantire una gestione trasparente, funzionale e conforme alla legge.
Proprio per questo motivo il relativo importo deve essere imputato al bilancio condominiale e ripartito tra tutti i partecipanti secondo i millesimi di proprietà, come avviene per le altre spese di amministrazione e gestione.
Infine, si precisa che l'obbligo di installare la targa in questione non viene meno neppure per contrarie disposizioni contenute in una clausola del regolamento di condominio, neanche se si tratti di regolamento che ha natura contrattuale: l’articolo 1129 c.c. è norma inderogabile.
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1) Il “problema privacy”
L’obbligo previsto dall’art. 1129 c.c. non autorizza affatto a diffondere liberamente i suoi dati personali. Questo principio è stato confermato anche nelle Linee Guida del 2025 del Garante della privacy, che precisano come sulla targa condominiale possano comparire solo le informazioni indispensabili per contattare l’amministratore, e nulla di più.
L’idea è semplice: la targa serve a rendere l’amministratore reperibile, non a mettere a disposizione di tutti dati che potrebbero essere usati per scopi diversi dalla gestione del condominio. Per questo la pubblicazione deve essere essenziale, proporzionata e conforme alla normativa, evitando che quel cartello diventi un mezzo per accedere a informazioni personali che potrebbero prestarsi a utilizzi impropri.
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2) La violazione dell’obbligo dell’affissione della targa
È importante sottolineare che la legge non prevede una sanzione specifica per l’amministratore che non adempie a tale obbligo, ma ciò non significa che la violazione sia irrilevante: la mancata esposizione della targa può essere valutata come un segnale di scarsa diligenza o attenzione agli obblighi, e quindi incidere sulla decisione dell’assemblea di confermarlo o meno nell’incarico.
La giurisprudenza, tuttavia, è chiara su un punto: la sola assenza della targa non basta a configurare una grave irregolarità tale da giustificare la revoca giudiziale dell’amministratore. È un inadempimento, ma non così grave da determinare automaticamente la sua rimozione.
In ogni caso i condomini possono provvedere a far predisporre la targa e ad apporla in un luogo visibile dal pubblico, stante l’estrema utilità che essa riveste per l’intero condominio.
Si sottolinea che l’obbligo in questione è considerato così rilevante che il legislatore lo ha esteso anche ai caseggiati che, per il numero ridotto di partecipanti, non sono tenuti a nominare un amministratore. In queste realtà, infatti, capita spesso che uno dei condomini si occupi spontaneamente della gestione delle parti comuni: anche questa figura “di fatto” dovrà rendere pubbliche le proprie generalità in un luogo accessibile.
3) Il ruolo del comune
I comuni impongono agli amministratori di esporre in modo stabile una targa che riporti la denominazione del condominio e i loro dati e di vigilare affinché la stessa sia sempre leggibile adoperandosi in tal senso in caso di vetustà, danneggiamenti, asportazioni o quant’altro possa renderla indecifrabile.
Spetta alla Polizia Municipale la vigilanza circa l’ottemperanza al presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni ai contravventori.
Naturalmente vengono precisate anche le dimensioni minime della targa, che deve essere visibile e leggibile dalla pubblica via; normalmente si preferisce in plexiglas o materiale simile e possibilmente fosforescente, riportante con caratteri indelebili i dati dell'amministratore pro tempore (nome, cognome, recapito telefonico fisso e/o mobile, posta elettronica ed eventuale associazione professionale di riferimento).
Nei palazzi di interesse storico artistico la predetta targa dovrebbe essere di ottone.
Naturalmente viene precisato che, in caso di cambio dell’amministratore, il nuovo amministratore deve cambiare la targa e comunicare al Comune il nuovo nominativo.