×
HOME

/

FISCO

/

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO

/

STRATEGIE DIFENSIVE NEL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

Strategie difensive nel Processo Tributario di primo grado

Guida operativa al ricorso tributario di primo grado: udienza da remoto, pubblica udienza, memorie difensive, querela di falso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal momento che il processo tributario, al giorno d’oggi, è venuto sempre più ad essere assimilato al processo civile, a differenza del passato, non bisogna affidare le proprie difese quasi esclusivamente al ricorso avverso l’atto impugnato, ma assunto un’importanza fondamentale una corretta gestione della dialettica processuale.

Non è quindi più possibile prescindere dalle memorie ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 (Legge sul processo tributario) e nemmeno dall’udienza avanti il Giudice Tributario (per le controversie il cui valore è superiore ad Euro 5.000,00 rimane la composizione collegiale, mentre per le controversie di valore inferiore a questa soglia è stata introdotta la novità del giudice unico, ovvero “monocratico”).

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo l’eBook “Formulario per il primo grado del Contenzioso tributario”, la guida operativa per vincere il contenzioso fiscale con modelli in Word scaricabili e personalizzabili.

Il volume è uno strumento operativo indispensabile per avvocati, commercialisti e consulenti fiscali che si occupano di contenzioso avanti le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado.

L’eBook “Formulario per il primo grado del Contenzioso tributario“, appena aggiornato alla riforma del processo tributario e al nuovo sistema SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria), fornisce modelli di ricorsi, memorie e atti processuali già testati nella prassi professionale e accompagnati da commenti pratici, schemi difensivi e riferimenti giurisprudenziali.

1) Il processo da remoto e la pubblica udienza

Può sembrare un paradosso ma, laddove il ricorso di primo grado abbia più che fondate probabilità di accoglimento, è bene non lasciare nulla al caso e quindi formulare espressamente, nella stesura dell’atto, la richiesta di discussione in pubblica udienza.

Tanto più che oggi, essendo state implementate in seguito alla pandemia Covid 19 le funzioni del portale SIGIT (Sistema Giustizia Tributaria), è possibile celebrare udienze da remoto dal proprio studio, senza quindi affrontare onerosi costi di trasferte ed attendere ore di anticamera prima della chiamata della propria causa.

Diversamente, il ricorso verrà trattato in “Camera di consiglio” sulla base dei soli atti processuali e della documentazione versata, con il rischio sempre presente di equivoci, dimenticanze e misunderstandings.

E’ inoltre sempre opportuno, ricordando il noto brocardo latino “verba volant, scripta manent”, preparare il terreno per la discussione in Pubblica Udienza, curando il deposito nel portale SIGIT, entro il termine dei 20 giorni liberi antecedenti la data d’udienza, della memoria aggiuntiva ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992, che consente di versare in atti nuovi documenti. 

Oppure, se non vi è la necessità di nuove produzioni documentali, è sempre consigliabile il deposito della memoria illustrativa nel termine di 10 giorni liberi prima della data d’udienza, a mezzo della quale è consentita una più ampia illustrazione delle tesi e delle argomentazioni difensive su cui si fonda il ricorso, ed, elemento ancor più rilevante, replicare per iscritto alle controdeduzioni avversarie. 

Infatti, accade sovente che la controparte (soprattutto se si tratta delle sezioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate, ossia dell’esattore Agenzia delle Entrate – Riscossione), affidino le loro difese esclusivamente alle controdeduzioni scritte (che talvolta vengono depositate fuori termine) alla quale sono allegati documenti la cui rilevanza è opinabile.

Quindi, dal momento che, per prassi i verbali di udienza vengono redatti in forma sintetica, cosicché una lunga discussione viene spesso sintetizzata in poche righe, nelle quali non viene dato puntualmente conto delle tesi e delle argomentazioni delle parti, è opportuno premunirsi, prima della discussione in Pubblica Udienza, di una memoria difensiva in aggiunta al ricorso, alla quale ancorare la discussione.

Da non dimenticare è inoltre che, una puntuale e precisa articolazione delle memorie ex art. 32 D. Lgs. 546/1992, oltre a semplificare notevolmente la discussione in Pubblica Udienza, può essere di estrema utilità negli eventuali ed ulteriori gradi di giudizio, grazie alle quali si agevola la ricostruzione dei fatti e della dialettica processuale da parte dei successivi giudici.


Ti consigliamo l'eBook "Formulario per il primo grado del Contenzioso tributario", l'edizione 2026 della guida operativa per vincere il contenzioso fiscale con modelli in Word scaricabili e personalizzabili.


2) Le memorie difensive

In sintesi, l’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992 (Legge sul Processo Tributario) prevede tre tipologie di memorie:

1) La cd. “memoria aggiuntiva”, da depositarsi nel termine di 20 giorni liberi prima della Pubblica udienza di discussione nel merito, nella quale, oltre a prendere posizione sulle deduzioni, eccezioni e domande di controparte il difensore può produrre nuova documentazione, che non è stata allegata al ricorso iniziale;

2) La cd “memoria illustrativa”, da depositarsi nel termine di 10 giorni liberi prima della Pubblica udienza di discussione nel merito, nella quale, bisogna limitarsi a contraddire le eccezioni e le tesi difensive di controparte, ma non è possibile allegare nuovi documenti, ragion per cui il “thema probandum” risulta di fatto cristallizzato agli atti introduttivi (ricorso ed eventuali controdeduzioni avversarie);

3) nel caso di discussione del ricorso non in Pubblica Udienza, ma in Camera di Consiglio, è possibile depositare una memoria di “brevi repliche scritte”, nel termine di 5 giorni liberi anteriori all’udienza, senza però la possibilità di introdurre nel giudizio nuovi documenti.


Ti consigliamo l'eBook "Formulario per il primo grado del Contenzioso tributario", uno strumento operativo indispensabile per avvocati, commercialisti e consulenti fiscali che si occupano di contenzioso avanti le Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado.


3) La querela di falso

Infine, a mezzo delle memorie ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 è possibile chiedere la sospensione del giudizio tributario pendente avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, laddove, in seguito alle difese avversarie, è necessario contestare la veridicità della sottoscrizione apposta sulla relata di notifica di un atto tributario impugnato.

Infatti, secondo l’orientamento ormai consolidato della Cassazione, recepito dai giudici di merito, per contrastare efficacemente la “relata di notifica” di qualsiasi atto tributario, laddove si eccepisca la non appartenenza della firma al ricorrente, non è sufficiente il mero disconoscimento della stessa avanti il Giudice Tributario, ma è necessario proporre querela di falso in via incidentale avanti il Tribunale Ordinario.

Si veda per tutte questa chiarissima sentenza della CTR Lombardia:

La contestazione della firma apposta dal contribuente sulla relata di notifica della raccomandata contenente l'atto impositivo può avvenire solo mediante la proposizione di querela di falso instaurando apposito procedimento davanti al tribunale competente. Non compete dunque al giudice tributario accertare che la relata di notifica sulla raccomandata contenente la cartella di pagamento abbia subito una contraffazione o contenga una dichiarazione falsa, come il fatto che il plico sia stato consegnato al legittimo destinatario. Conseguentemente, il giudice tributario, non potendo accertare la falsità del documento, non può non tenere conto del valore probatorio attribuito per legge alla relata di notifica” (CTR Lombardia n. 4900/2018).

Accade quindi che, contestata con la memoria ex art. 32 L. 546/1992 la relata di notifica avversaria, bisogna preannunciare nella stessa la volontà del ricorrente di proporre l’azione di querela di falso avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria e chiedere un rinvio dell’udienza tributaria al fine di notificare l’atto di citazione, nei confronti della parte che intende avvalersi della relata in contestazione.

Infatti, come ha ben specificato la Corte di Cassazione, sezione Tributaria:

Nel giudizio tributario di primo grado, il ricorrente può allegare, nella memoria ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la questione relativa ai vizi della notifica dell'atto impositivo, sebbene non dedotta nell'atto introduttivo, ove la stessa costituisca una replica ad un'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto tale allegazione non determina un'alterazione dell'originaria "causa petendi", risolvendosi nell'illustrazione di un'argomentazione a sostegno della sussistenza di uno dei requisiti di ammissibilità del ricorso” (Sentenza Cass. n. 24305/2018).

Ottenuto il rinvio dell’udienza tributaria, con una successiva memoria sempre ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992, bisogna depositare avanti il Giudice Tributario l’atto di citazione, la prova dell’avvenuta notifica alla controparte ed infine lo storico del fascicolo in Tribunale che attesa l’avvenuta iscrizione a ruolo; solo così, nella successiva udienza tributaria, la CGT di Primo Grado potrà sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza ordinaria che accerti o meno la falsità della firma sulla relata di notifica. 


La nuova edizione del “Formulario per il primo grado del contenzioso tributario” è stata aggiornata con l’inserimento del modello di memoria illustrativa ex art. 32 D. Lgs. n. 546/1992 con richiesta di sospensione del giudizio tributario, nonché del modello di atto di citazione avanti il Tribunale per querela di falso.


Fonte immagine: Foto di Okan Caliskan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E PROCESSO TELEMATICO · 16/12/2025 PTT: videoconferenza con nuove regole

Tutte le regole per le udienze da remoto nel DM 24 novembre 2025

PTT: videoconferenza con nuove regole

Tutte le regole per le udienze da remoto nel DM 24 novembre 2025

Autotutela PA: ridotti i termini per procedere

La Legge sulle semplificazioni tra le altre reca una norma che riduce i termini entro i quali la PA può annullare un atto in autotutela

Processo tributario: avvisi ai difensori nell'APP IO

AVVISO MEF. disponibile sull' App IO il servizio “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria” ai professionisti incaricati della difesa

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.