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OMESSA DICHIARAZIONE IVA

Omessa Dichiarazione IVA

La bozza di legge per l’anno 2026 allarga la procedura di liquidazione dell’IVA anche al caso di omessa dichiarazione

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La bozza di legge per l’anno 2026 allarga la procedura di liquidazione dell’IVA anche  al caso di omessa dichiarazione, applicando la procedura di controllo automatizzata.

In base al nuovo art. 54-bis.1, per effetto della normativa vigente che obbliga i contribuenti a trasmettere le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi e utilizzando anche gli elementi che risultano dalle liquidazioni periodiche, l'Agenzia delle entrate dispone dei dati necessari per procedere alla liquidazione dell’IVA dovuta nel caso di omessa dichiarazione annuale.

Il concetto di dichiarazione omessa è allargato anche al caso di “dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell’imposta dovuta”, concetto che si estende anche alla dichiarazione presentata senza la compilazione dei quadri VE per le cessioni e le prestazioni effettuate con l’esposizione dell’IVA a debito e VF per gli acuisti con IVA detraibile presentata con ritardo superiore a 90 giorni e di dichiarazione omessa.

La procedura di calcolo è così articolata

IVA a debito

- IVA detraibile

- versamenti effettuati dell’IVA

= IVA dovuta (o IVA a credito)

Il credito IVA che risulta dalla dichiarazione che è stata presentata per l’anno precedente non è considerato.

Se il conteggio evidenzia un’imposta da versare, l’Agenzia delle entrate comunica l’esito al contribuente il quale entro il 60° giorno successivo al ricevimento dell’atto può, in alternativa:

  • segnalare eventuali dati o elementi che sono stati valutati in maniera errata e fornire i necessari chiarimenti;
  • eseguire il pagamento dell’IVA dovuta unitamente agli interessi e alla sanzione nella misura del 40% dell’imposta liquidata, (cioè nella misura del 120% ridotta a un terzo).

Vediamo il comportamento conseguente del contribuente.

1) Omessa Dichiarazione IVA: novità in legge di bilancio 2026

Se il contribuente non esegue il versamento, nonché se le osservazioni del contribuente non sono idonee a modificare l’atto pervenuto, l’Agenzia delle entrate iscrive a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, le somme dovute a titolo di IVA, interessi e sanzioni.

Se le osservazioni che sono state prodotte dal contribuente portano a modificare l’imposta dovuta, l’Agenzia delle entrate notifica un nuovo atto e dalla data del suo ricevimento decorre il nuovo termine di 60 giorni.

La norma comporta un inasprimento delle regole di pagamento poiché:

  • per il versamento delle somme dovute in base alla comunicazione, il contribuente non può avvalersi della compensazione con i crediti di cui all’art. 17 del dlgs. 9.7.1997, n. 241;
  • nel caso di iscrizione a ruolo, non è ammessa la compensazione prevista dall’art. 31 del d.l. 31.5.2010, n. 78.

La procedura non pregiudica l’azione accertatrice. Inoltre, non consente di applicare l’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 18.2.1997, n. 471 (e, dal 1.1.2026, l’art. 30, comma 2 del d.lgs. 5.11.2024, n. 173) secondo cui se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione del 75%, ovvero la sanzione minima di 250 euro se non è dovuta l’IVA. 

AVVERTENZA

Nel caso di avvenuta comunicazione della liquidazione di cui all’art. 54-bis .1, per “imposta dovuta” di intende la differenza tra l’ammontare dell’IVA che è stata liquidata in base all’accertamento e quello che è già stato liquidato ai sensi dell’art. 54-bis.1.


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