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COMPOSIZIONE NEGOZIATA: L'ARCHIVIAZIONE NON IMPUGNABILE, APPROFONDIMENTO

Composizione negoziata: l'archiviazione non impugnabile, approfondimento

Archiviazione della composizione negoziata: profili normativi, conseguenze pratiche e prospettive di riforma

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La composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – “CCII”), rappresenta una delle innovazioni più significative del legislatore nell’ottica di favorire la continuità aziendale e la gestione anticipata delle difficoltà finanziarie

Essa si colloca come strumento alternativo e meno formalizzato rispetto alle procedure concorsuali, con un accesso rapido tramite la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di Commercio (D.M. 28 settembre 2021). 

L’art. 12 CCII disciplina l’accesso alla procedura, riservata a imprenditori commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma non ancora in stato di insolvenza irreversibile. 

L’art. 13 CCII attribuisce alla Camera di Commercio il compito di nominare l’esperto indipendente, figura centrale nel percorso. 

Tuttavia, se l’esperto conclude che non vi siano concrete prospettive di risanamento, oppure se il debitore stesso rinuncia, la procedura viene archiviata (art. 18 CCII). 

Ed è proprio su questa fase che si concentrano le maggiori criticità: l’archiviazione non è impugnabile davanti al giudice ordinario, trattandosi di un atto amministrativo e non giurisdizionale. 

Questo articolo analizza a fondo il tema, con un approccio pratico ma anche critico, utile per i professionisti che assistono imprese in difficoltà e per gli studiosi che osservano l’evoluzione del diritto della crisi.

1) La natura amministrativa della procedura: snellezza o debolezza strutturale?

La composizione negoziata è stata concepita come strumento stragiudiziale, volto a favorire il dialogo con i creditori in una fase precoce della crisi. L’obiettivo del legislatore era alleggerire i tribunali e concentrare l’attività del giudice solo sugli aspetti più delicati. 

In particolare, l’art. 17 CCII riserva al tribunale la possibilità di concedere e revocare le misure protettive e cautelari (sospensione di azioni esecutive e cautelari individuali), nonché di autorizzare determinati atti di straordinaria amministrazione. 

Ma la valutazione sostanziale sul risanamento resta in capo all’esperto e alla Camera di Commercio. 

L’art. 18 CCII stabilisce che, in mancanza di prospettive concrete, il segretario generale della Camera di Commercio disponga l’archiviazione, sulla base della relazione finale dell’esperto. 

La decisione, dunque, non ha natura giurisdizionale ma amministrativa, come confermato da diverse pronunce giurisprudenziali (tra cui Tribunale di Roma, provv. 8 agosto 2025, n. 1649). 

Questa impostazione garantisce rapidità e flessibilità, ma comporta una significativa assenza di tutela giurisdizionale per l’imprenditore, che non può rivolgersi al giudice ordinario per contestare il provvedimento. 

L’unico rimedio teorico rimane il ricorso al giudice amministrativo (TAR), che tuttavia valuta solo la legittimità formale, non il merito della decisione.

2) Le conseguenze pratiche per l’imprenditore: la fine delle protezioni e la pressione dei creditori

L’archiviazione non è un atto neutro, ma produce effetti immediati e rilevanti.

  1. Decadenza delle misure protettive (art. 17 CCII): cessano automaticamente le sospensioni di azioni esecutive e cautelari. I creditori possono tornare a notificare pignoramenti, sequestri o istanze di fallimento.
  2. Effetti reputazionali: la chiusura della composizione segnala al mercato e al sistema bancario che il tentativo di ristrutturazione è fallito. Gli istituti di credito possono revocare fidi e linee di credito.
  3. Necessità di nuove strategie: il debitore deve rivolgersi ad altri strumenti, come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-septies CCII) o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Esempio pratico

Un’impresa del settore manifatturiero con debiti per 3 milioni di euro avvia la composizione negoziata. L’esperto, rilevando flussi finanziari insufficienti e mancanza di accordo con le banche, propone l’archiviazione. 

Da quel momento:

  • le banche revocano gli affidamenti,
  • i fornitori riattivano le azioni giudiziali,
  • i dipendenti temono per la continuità occupazionale.

L’imprenditore deve correre ai ripari con un concordato semplificato o rischia il fallimento. Per i consulenti, ciò significa programmare sin dall’inizio un “piano B” e gestire con prontezza la transizione verso procedure alternative.

3) Il ruolo dell’esperto: arbitro indipendente ma con margini di discrezionalità

La figura dell’esperto indipendente, disciplinata dall’art. 13 CCII e dalle linee guida del D.M. 28 settembre 2021, è centrale. 

L’esperto non decide in senso stretto, ma la sua relazione vincola di fatto la Camera di Commercio.

Tre sono le principali cause di archiviazione (art. 18 CCII):

  1. assenza di prospettive iniziali, rilevata già in fase di analisi preliminare;
  2. fallimento delle trattative, quando i creditori non aderiscono alle proposte del debitore;
  3. rinuncia dell’imprenditore, che valuta inutile proseguire.

Il problema è che l’esperto deve formulare un giudizio complesso in tempi rapidi e spesso con dati incompleti. Ne deriva una discrezionalità ampia, che può generare decisioni percepite come soggettive.

Per questo motivo, i consulenti devono fornire business plan dettagliati, bilanci attendibili e scenari realistici. Una relazione incompleta o poco convincente aumenta il rischio di archiviazione. In pratica, l’esperto è un “arbitro imparziale” ma, al contempo, lo snodo critico da cui dipende la sorte della procedura.

4) Criticità sistemiche: un’innovazione utile ma fragile

Dal punto di vista sistemico, la disciplina attuale presenta luci e ombre.

  • Snellezza vs. tutele: la scelta del legislatore di mantenere la procedura in ambito amministrativo (artt. 12-18 CCII) riduce i tempi, ma priva l’imprenditore di un contraddittorio pieno.
  • Rischio di disincentivo: se lo strumento appare fragile, le imprese potrebbero preferire ricorrere direttamente a procedure concorsuali, riducendo la funzione preventiva della composizione negoziata.
  • Differenze territoriali: essendo gestita dalle Camere di Commercio, si possono generare prassi non uniformi, con conseguente incertezza per i professionisti.
  • Giurisprudenza oscillante: alcune pronunce hanno ribadito la natura amministrativa dell’archiviazione (Trib. Roma 8 agosto 2025 n. 1649), rafforzando l’idea che il debitore non possa far valere motivi di merito davanti al giudice civile.

In chiave accademica, si può osservare che il legislatore ha preferito privilegiare la rapidità a scapito della garanzia processuale. Una scelta che, se non corretta, rischia di compromettere la fiducia nello strumento.

5) Prospettive future e strategie per professionisti e legislatore

Guardando avanti, il dibattito ruota intorno a due piani distinti: quello operativo e quello normativo.

Per i professionisti: gli avvocati, commercialisti e consulenti aziendali devono:

  • preparare il cliente sin dall’inizio, evidenziando la possibilità di archiviazione ex art. 18 CCII;
  • predisporre documentazione economico-finanziaria robusta;
  • monitorare con attenzione le trattative, anticipando segnali di stallo;
  • predisporre un “piano B” (accordo di ristrutturazione, concordato semplificato).

Per il legislatore: due sono gli interventi possibili:

  1. Introdurre un rimedio giurisdizionale limitato, consentendo un ricorso al tribunale sull’archiviazione, almeno per sindacare la correttezza della valutazione.
  2. Uniformare le prassi: rafforzare linee guida e criteri di valutazione dell’esperto per ridurre differenze territoriali e discrezionalità.

Un’eventuale modifica dell’art. 18 CCII potrebbe così garantire un equilibrio migliore tra rapidità amministrativa e tutele giuridiche.

L’archiviazione della composizione negoziata, prevista dall’art. 18 CCII, costituisce oggi una fase cruciale ma problematica: rapida, efficace sul piano amministrativo, ma povera di garanzie per il debitore. 

Le conseguenze pratiche – perdita delle protezioni, ritorno delle pressioni creditorie, necessità di alternative concorsuali – impongono ai professionisti di adottare un approccio strategico e prudente. 

Dal lato normativo, la sfida per il legislatore sarà quella di rafforzare la credibilità dello strumento, introducendo tutele minime senza snaturarne la snellezza. 

Solo così la composizione negoziata potrà diventare un vero pilastro della gestione anticipata della crisi, anziché un’opportunità fragile e spesso percepita come inefficace.

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