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SUBAPPALTI: LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E LA PRASSI INPS

Subappalti: la responsabilità solidale per adempimenti contributivi e la prassi INPS

Vediamo le problematiche contributive legate al contratto di sub-appalto e di sub-fornitura

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L’impiego del subappalto e della subfornitura comporta, oltre a obblighi contrattuali ed esecutivi, significativi rischi giuridici per il committente in merito al rispetto delle norme contributive e previdenziali.

Il nostro ordinamento, al fine di tutelare i lavoratori e contrastare fenomeni di evasione contributiva, ha introdotto un regime di responsabilità solidale tra appaltatore, subappaltatore e committente. Tale responsabilità coinvolge sia gli appalti pubblici che privati, con par­ticolare incidenza nelle filiere produttive e nei cantieri, e comporta effetti diretti sulle relazioni con l’INPS e con le stazioni appaltanti.

1) La responsabilità solidale

Il fondamento normativo della responsabilità solidale in ambito contributivo si rinviene nell’articolo 29 del Decreto Legislativo 276/2003, secondo cui: “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascun subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al pagamento dei trattamenti retribu­tivi, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto”. 

Pertanto:

  • la responsabilità si estende retroattivamente fino a due anni dalla cessazio­ne dell’appalto;
  • il committente è responsabile anche per gli inadempimenti degli eventuali subappaltatori;
  • la responsabilità ha natura solidale, consentendo all’ente previdenziale o al lavoratore di agire contro qualsiasi soggetto della filiera.

Il regime si applica a tutti i contratti che presentino le caratteristiche del vero appalto di opere o servizi (cioè prestazione con organizzazione autonoma dei mezzi e rischio d’impresa), compresi i subappalti.

Rientrano:

  • appalti di lavori e servizi nel settore edile, impiantistico, logistico;
  • attività affidate a subappaltatori o subfornitori stabili;
  • rapporti anche formalmente “atipici”, se economicamente riconducibili alla filiera di appalto.


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2) Gli obblighi contributivi

La giurisprudenza maggioritaria (Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza numero 254/2021) esclude la responsabilità solidale nei casi di pura subfornitura industriale, ove non sussistano elementi di appalto vero e proprio (per esempio gestione organiz­zativa autonoma, impiego diretto di manodopera).

Tuttavia, se il subfornitore esegue lavorazioni presso la sede del committente o con il personale di quest’ultimo, può configurarsi un appalto masche­rato, con responsabilità solidale in capo al committente.

L’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) è tenuta a:

  • versare i contributi previdenziali e assistenziali ai sensi della normativa INPS e INAIL;
  • presentare il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), quale condizione per la regolarità dei pagamenti;
  • comunicare regolarmente le assunzioni, cessazioni e variazioni al centro per l’impiego e agli enti previdenziali.

La mancata regolarità nei versamenti comporta:

  • sospensione dei pagamenti da parte del committente pubblico;
  • sanzioni e interessi da parte dell’INPS;
  • possibilità per il committente o stazione appaltante di essere chiamato a rispondere in solido.

Il DURC rappresenta lo strumento principale di verifica della regolarità contributiva.

È obbligatorio per:

  • partecipare a gare pubbliche;
  • stipulare contratti di appalto e subappalto;
  • ricevere pagamenti dalla PA o da committenti privati.

L’articolo 105, comma 9 del Decreto Legislativo 36/2023 impone la verifica del DURC prima dell’autorizzazione al subappalto. In caso di DURC negativo, l’esecuzione deve essere sospesa. L’INPS consente di effettuare verifiche preventive online sullo stato di re­golarità contributiva delle imprese appaltatrici tramite il portale “DURC On Line”, disponibile anche ai committenti.

È prassi consolidata da parte di enti pubblici e grandi committenti:

  • richiedere un DURC per ogni fase di esecuzione del contratto;
  • subordinare ogni SAL o pagamento all’esibizione di DURC in corso di validità.


L'articolo è estratto dal libro "Fiscalità degli appalti", un manuale operativo e pratico che, attraverso un’analisi puntuale delle norme, prassi e giurisprudenza più recenti, affronta le tematiche più complesse in tema di appalti e subappalti.


3) La prassi INPS

L’INPS ha più volte ribadito l’efficacia diretta della responsabilità solidale nei confronti del committente, anche in assenza di dolo o colpa.

Tra le principali indicazioni operative:

  • messaggio INPS n. 4282/2017: chiarisce che la responsabilità si estende anche in caso di appalto formalmente regolare, se il subappaltatore non ha adempiuto ai versamenti;
  • circolare INPS n. 5/2008: sottolinea che il committente risponde in solido se non ha effettuato adeguati controlli preventivi;
  • messaggio INPS n. 2999/2020: ribadisce la possibilità di attivare proce­dure esecutive dirette contro il committente, anche per somme elevate.

In tutti i casi, il committente può successivamente esercitare azione di re­gresso contro l’inadempiente, ma non può sottrarsi all’obbligo immediato verso l’ente previdenziale.


L'articolo è estratto dal libro "Fiscalità degli appalti", un manuale dal taglio teorico e pratico che offre soluzioni concrete per la gestione di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi connessi al contratto pubblico.


4) Per concludere

In ambito contrattuale privato, le parti possono inserire clausole di esonero o manleva, con cui il subappaltatore si obbliga a tenere indenne il commit­tente da ogni conseguenza per omessi versamenti.

Tuttavia: 

  • tali clausole non sono opponibili all’INPS, che può comunque agire contro il committente;
  • hanno efficacia solo tra le parti, a fini civilistici, in un’eventuale azione di regresso;
  • la giurisprudenza (Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, numero 12312/2022) ha chiarito che non costituiscono causa esimente dalla responsabilità ex articolo 29 Decreto Legislativo 276/2003.

La responsabilità solidale contributiva rappresenta uno degli aspetti più delicati della gestione dei contratti di subappalto e subfornitura. Per prevenire contenziosi e passività potenziali, si raccomanda:

  • di verificare regolarmente la posizione INPS del subappaltatore mediante DURC;
  • di documentare ogni fase esecutiva con verbali, contratti, e certificazioni;
  • di inserire clausole contrattuali di garanzia, pur sapendo che non escludo­no la responsabilità verso l’ente.

Un’adeguata due diligence preventiva e in corso d’opera rappresenta l’uni­co strumento realmente efficace per tutelare il committente in caso di omis­sioni da parte del subappaltatore.



5) Per un approfondimento

Il presente articolo è estratto dal libro cartaceo “Fiscalità degli appalti” del dottor Francesco Cuzzola (dottore commercialista, revisore legale e docente in materia di contabilità e fiscalità pubblica), un manuale, con taglio operativo e rigoroso, che rappresenta una guida indispensabile per imprese, RUP, stazioni appaltanti e professionisti, offrendo soluzioni concrete per la gestione di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi connessi al contratto pubblico.

Attraverso un’analisi puntuale delle norme, della prassi e della giurisprudenza più recenti, l’opera affronta le tematiche più complesse: dalle cause di esclusione per irregolarità fiscali ai profili tributari del subappalto, dal regime IVA dell’avvalimento alle responsabilità solidali nei Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI).

Il volume è arricchito da check list operative, modelli contrattuali, dashboard di monitoraggio e casi pratici.


Leggi il libro "Fiscalità degli appalti", un manuale dal taglio operativo, appena pubblicato con le più recenti novità sull'argomento.


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